Consiglio di Stato: respinto appello della sala scommesse chiusa dal Comune di Ravenna, era a 500 metri da una Chiesa

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello di una sala scommesse che operava nel Comune di Ravenna ma a 500 metri da un luogo sensibile: confermato anche il diniego per costruire in un’altra area perché non idonea. 

 

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una sala scommesse che operava fino al 2024 nel Comune di Ravenna e che si è vista disporre la chiusura immediata dell’attività perché a meno di 500 metri da un luogo sensibile, la Chiesa di San Lorenzo. Non solo, l’amministrazione comunale ha anche negato la seconda proroga per la delocalizzazione e il permesso di costruire un nuovo locale.

I giudici di Palazzo Spada hanno motivato come non conforme al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Ravenna il progetto di delocalizzazione, perché l’uso “direzionale Spr8 – sale giochi/scommesse ad alto impatto sociale” è previsto solo fuori dal centro abitato o in specifiche componenti di zona. Secondo l’appellante il combinato disposto con la mappatura dei luoghi sensibili ex l.r. Emilia‑Romagna n. 5/2013, determinerebbe un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio urbano.

L’appello

L’appello al Consiglio di Stato è contro la sentenza del TAR Emilia‑Romagna che aveva respinto il ricorso dell’impresa in questione che sostiene come la mappatura dei luoghi sensibili + il RUE renderebbero, in pratica, impossibile la delocalizzazione della sala scommesse nell’area urbanizzata di Ravenna; le aree “astrattamente disponibili” sarebbero: marginali, fuori dai centri abitati; spesso aree libere senza fabbricati, che richiederebbero nuova costruzione con costi insostenibili per un piccolo operatore; di fatto non utilizzabili per piccole sale (100–150 mq).

La perizia di parte analizza le aree teoricamente idonee secondo la “mappa dei luoghi sensibili e relativi buffer” e conclude che non vi sarebbero, in pratica, edifici o lotti realmente disponibili/idonei alla delocalizzazione di una sala di piccole dimensioni; la delocalizzazione sarebbe solo “sulla carta”. Il ricorso aveva puntato anche sulla violazione dell’articolo regionale 5/2013 che prevede la delocalizzazione e non l’espulsione e anche degli art. 3, 41, 42, 97 Cost. (ragionevolezza, libertà d’impresa, proporzionalità); irragionevolezza urbanistica nel negare il cambio d’uso.

Le motivazioni dei giudici

Il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 11036/2022 (su Ravenna) e la verificazione tecnica svolta dal Politecnico di Milano, che aveva accertato l’esistenza, nel territorio comunale, di ampi ambiti idonei (circa 170 ettari nel territorio urbanizzato) per insediare nuove sale gioco/scommesse; delocalizzare quelle esistenti escludendo di fatto l’effetto espulsivo:

Il Collegio rileva che non sono sopravvenute modifiche sostanziali del quadro urbanistico rispetto a quella verificazione e che il lasso di tempo è breve.

Le difficoltà evidenziate dall’appellante (costi, indisponibilità di immobili già pronti, trattativa di locazione, dimensioni dei fabbricati, tempi, scadenza concessione scommesse) sono condizioni soggettive e contingenti del singolo operatore; legate a scelte e possibilità imprenditoriali, al mercato immobiliare, alle strategie economiche. Questi elementi non possono vincolare l’amministrazione né trasformarsi in vizi di legittimità di pianificazione o provvedimenti. Il Comune deve assicurare la presenza di ambiti territoriali idonei alla localizzazione/delocalizzazione; non deve garantire al singolo operatore un immobile già costruito, immediatamente utilizzabile, economicamente sostenibile in base alla sua particolare situazione patrimoniale. Dalla verificazione emerge che la ricollocazione delle attività di gioco è possibile e non eccessivamente gravosa in termini oggettivi e non risulta un ostacolo materiale o economico tale da rendere la delocalizzazione inesigibile in generale.

L’insediamento in aree agricole, produttive/artigianali o terziarie/miste è ritenuto legittimo e adeguato e conforme alla finalità di allontanare le sale dai luoghi sensibili.

L’esito del ricorso

L’appello è stato respinto e confermata la legittimità del diniego del permesso di costruire, del diniego della proroga, della chiusura della sala scommesse e delle scelte di pianificazione del Comune di Ravenna in combinazione con la disciplina regionale sul distanziometro.