Il Collegio esclude periculum in mora e fumus boni iuris, confermato il diniego della Questura.
Il Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata contro il diniego della licenza ex articolo 88 del Tulps per l’apertura di un’attività di raccolta scommesse a Taranto. Il provvedimento negativo, emesso dal Questore lo scorso 17 aprile, era già stato oggetto di un’istanza di riesame respinta il 9 maggio dal vicario del Questore, e la titolare dell’esercizio aveva quindi deciso di portare la vicenda davanti al giudice amministrativo, chiedendo la sospensiva sia del diniego originario sia del successivo rigetto.
Al centro della decisione della Questura c’è, secondo quanto risulta dagli atti, un giudizio di inaffidabilità che non riguarderebbe soltanto il coniuge della ricorrente ma anche una seconda persona, indicata nella domanda come rappresentante dell’attività commerciale. Su questo secondo profilo, hanno rilevato i giudici pugliesi, il ricorso non conterrebbe motivazioni specifiche di contestazione, un aspetto che ha pesato sulla valutazione del fumus boni iuris già in questa fase cautelare.
A pesare ancora di più, però, sarebbe stata la mancata dimostrazione del periculum in mora. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio il 22 luglio, ha infatti evidenziato che il contratto con cui la ricorrente aveva rilevato l’attività commerciale conteneva una clausola risolutiva legata al mancato ottenimento della licenza entro tre mesi dalla stipula, avvenuta l’8 ottobre 2025. Tale termine risultava già scaduto al momento della proposizione del ricorso, circostanza che secondo i giudici avrebbe reso comunque inefficace un’eventuale sospensiva. Anche i timori legati a un possibile deterioramento del rapporto con il concessionario della raccolta scommesse sono stati giudicati troppo generici, privi di indicazioni concrete su tempistiche e conseguenze economiche.
Va ricordato che una prima richiesta di misura cautelare monocratica era già stata respinta il 2 luglio scorso. Con l’ordinanza del 22 luglio, firmata dalla presidente Patrizia Moro e dal relatore Elio Cucchiara, il Tar ha quindi confermato in questa fase l’efficacia del diniego della Questura, compensando le spese. La causa proseguirà ora nel merito, dove si valuterà nel dettaglio la legittimità del provvedimento impugnato dalla ricorrente, assistito dall’avvocato Graziano De Fazio.







