Campione d’Italia, Cassazione: ‘Dipendenti Comune, diritto a inclusione dell’assegno ad personam nell’indennità di disponibilità’

Importante sentenza della Corte di cassazione che conferma il diritto dei dipendenti del Comune di Campione d’Italia all’inclusione dell’assegno ad personam nell’indennità di disponibilità.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23333 del 16 luglio, ha rigettato sia il ricorso del Ministero dell’Interno sia quello incidentale del Comune di Campione d’Italia, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello di Milano sulla controversia relativa al calcolo dell’indennità di disponibilità spettante agli ex dipendenti del Comune di Campione d’Italia, collocati in disponibilità dopo il dissesto dell’ente avvenuto nel 2018. In particolare, era contestata l’esclusione dell’assegno ad personam non riassorbibile dalla base di calcolo dell’indennità. L’assegno di disponibilità è una somma che un ente pubblico può destinare a dipendenti o ex dipendenti dichiarati in eccedenza, in sostituzione della retribuzione ordinaria, quando non è possibile rimborsare integralmente i crediti.

LE RAGIONI DEL VIMINALE E DEL COMUNE – Il Ministero dell’Interno, sostenuto dal Comune di Campione d’Italia, riteneva che l’art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 fosse chiaro nell’ammettere nel calcolo dell’indennità soltanto lo stipendio e l’indennità integrativa speciale (Iis) escludendo “qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato”.
Secondo i ricorrenti, l’assegno ad personam costituiva una voce retributiva autonoma e non poteva essere equiparato all’indennità integrativa speciale. Inoltre, la sua inclusione avrebbe contrastato con la finalità dell’indennità di disponibilità, destinata esclusivamente a garantire un sostegno economico minimo al lavoratore durante il periodo di disponibilità.

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE – Ma la Corte ha respinto questa interpretazione, ritenendo corretta la ricostruzione già effettuata dai giudici di merito.

Secondo la Cassazione, il punto decisivo è che l’assegno ad personam in questione non rappresenta una nuova voce retributiva, ma costituisce semplicemente la parte eccedente della precedente indennità integrativa speciale conservata dopo il conglobamento disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 2004.

La sentenza evidenzia infatti che “la natura di tali importi era, quindi, sempre riferibile alla indennità integrativa speciale percepita”.

La Corte osserva inoltre che il contratto collettivo del 2004 ha previsto che gli importi più elevati dell’Iis fossero mantenuti come assegno personale non riassorbibile e che tale trasformazione abbia avuto una funzione esclusivamente formale.

Per questo motivo sarebbe contrario alla logica del sistema escludere tali somme dal calcolo dell’indennità di disponibilità soltanto perché hanno assunto una diversa denominazione.

La Cassazione afferma infatti: “La ratio della norma collettiva (…) sarebbe del tutto neutralizzata se la quota di IIS, ritenuta non riassorbibile dalle parti sociali, fosse esclusa dal calcolo dell’assegno di disponibilità perché solo diversamente denominata.”

Richiamando il combinato disposto tra l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 29 del Ccnl Enti Locali del 2004, la Corte conclude che l’assegno ad personam conserva la natura sostanziale di indennità integrativa speciale.

La decisione si fonda su un’interpretazione non solo letterale, ma anche storica e sistematica della disciplina: “L’indagine storica, letterale e sistematica delle norme legislative e della contrattazione collettiva induce (…) a considerare esatta l’opzione ermeneutica secondo cui (…) l’assegno ad personam non riassorbibile (…) vada computato nella determinazione dell’assegno di disponibilità, in quanto nella sostanza componente della Indennità Integrativa Speciale.”

L’ESITO DEL GIUDIZIO – La Corte ha quindi confermato il diritto dei lavoratori a vedere computato nell’indennità di disponibilità anche l’80% dell’assegno ad personam derivante dall’ex Iis.

Sono stati inoltre dichiarati inammissibili, per carenza di interesse, i motivi con cui il Ministero dell’Interno e il Comune di Campione d’Italia lamentavano un’omessa pronuncia sulla posizione di una delle lavoratrici, poiché tali censure erano subordinate all’accoglimento del motivo principale, che è stato respinto.

In conclusione, la Cassazione ha definitivamente stabilito che, nel caso dei dipendenti del Comune di Campione d’Italia, l’assegno ad personam derivante dall’art. 29 del Ccnl 2004 deve essere considerato parte dell’indennità integrativa speciale e, come tale, deve essere incluso nella base di calcolo dell’indennità di disponibilità prevista dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001.

La sentenza si riferisce solo agli assegni di disponibilità degli ex dipendenti che avevano presentato questo specifico ricorso, ma ci sono altri procedimenti in corso e il dispositivo odierno fissa un precedente in vista di ulteriori pronunce.

La pronuncia odierna apre inoltre la porta a una serie di pagamenti nei confronti degli ex dipendenti del Comune di Campione d’Italia che, è bene specificare, saranno a carico del Ministero.