Il Consiglio di Stato respinge l’appello di Agcom e conferma annullamento sanzione a una società ritenuta colpevole di aver pubblicato su Youtube contenuti in violazione al divieto di pubblicità del gioco, in quanto all’epoca dei fatti non era ancora nata.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello di Agcom e conferma la sentenza del Tar che aveva già annullato una sanzione da 60mila euro inflitta a una società, ritenuta colpevole di aver pubblicato su Youtube dei contenuti in violazione al divieto di pubblicità del gioco, in quanto all’epoca della pubblicazione dei video promozionali su YouTube non era ancora nata.
Secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato il Tar ha infatti “correttamente evidenziato che, in base alla documentazione successivamente prodotta, è dimostrato che la società in questione era stata costituita solamente il 5 ottobre 2023, quindi successivamente alla pubblicazione dei video da parte dell’autore. La stessa Autorità appellante nei propri scritti conferma che la Società è stata costituita successivamente all’atto di contestazione degli illeciti alla piattaforma.”
Inoltre viene puntualizzato che tra il 2019 ed il 2023 i video erano stati realizzati da un “content creator, in forza di un contratto sottoscritto da quest’ultimo personalmente (e non in qualità di rappresentante della società, che ancora non era esistente) con Google. Tali video sono stati pubblicati su alcune piattaforme o canali digitali, gestiti da Google, che gli ha corrisposto i compensi pattuiti in base al numero delle visualizzazioni dei filmati da parte degli utenti della rete.”
In base alla ricostruzione la società appellata aveva “impugnato avanti il Tar per il Lazio la delibera con cui l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) le aveva ingiunto il pagamento della sanzione di euro 60.000 per violazione del divieto di cui all’art. 9 del decreto legge n.87 del 2018 (decreto dignità), ai sensi del quale “è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet”.
Il procedimento sanzionatorio era scaturito da un’indagine avviata dall’Autorità nei confronti di Google, per cui “era stata irrogata una sanzione, in qualità di proprietaria della piattaforma YouTube, per la diffusione di video pubblicati da vari content creator, che promuovevano siti di gioco d’azzardo con vincite in denaro. A valle di tale indagine, l’Autorità ha esteso gli accertamenti nei confronti dei content creator, chiedendo a tal fine a Google di fornire gli elementi identificativi degli autori dei video. Dal relativo elenco, trasmesso il 28 giugno 2023, è emerso che il canale YouTube “Gratta e Vinci – Lucky – Il Milionario” risultava essere, a quella data, formalmente gestito dalla società appellante nei cui confronti è stata, pertanto, emessa la sanzione, nella qualità di titolare del canale e responsabile della pubblicazione dei video”.
A sostegno del ricorso, tuttavia, la società ricorrente aveva evidenziato la violazione del principio di personalità della sanzione secondo cui questa “le è stata irrogata nonostante non fosse ancora stata costituita all’epoca delle condotte contestate, imputabili esclusivamente al content creator”. Il Tar aveva dunque accolto il ricorso e annullato la sanzione poiché l’Agcom aveva punito la società per video pubblicati dal creator prima che la società stessa venisse legalmente costituita.
A queesto si aggiunge che “il provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti della società risulta fondato su un dato puramente formale, ossia la titolarità del canale YouTube al momento della comunicazione dei dati da parte della piattaforma, in assenza di qualsiasi coinvolgimento materiale e giuridico della società nell’illecito”.
In sintesi, dunque, Consiglio di Stato dichiara a sua volta infondate le censure mosse dall’Agcom confermando che la società “era stata costituita solamente il 5 ottobre 2023, quindi successivamente alla pubblicazione dei video”. Inoltre viene sottolineato che è “pacifico che la società appellante – che è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica poi diventata socia e rappresentante legale della società – è nata successivamente ai fatti contestati.”
Il Consiglio di Stato aggiunge dunque che per le ragioni esposte “l’appello va respinto, potendosi ovviare l’esame dei motivi di primo grado riproposti dalla società appellata, stante la portata assorbente delle ragioni che hanno portato al rigetto dell’appello. Per la stessa ragione, non sussistono le ragioni per disporre il rinvio della trattazione richiesto dall’Autorità e motivato dai dubbi circa la validità e l’interpretazione dell’art. 9 del decreto Dingità (sottoposto alla valutazione sia della Corte Costituzionale che della Corte di Giustizia) stante l’irrilevanza di tali questioni rispetto alla posizione della società appellata, da ritenersi, come precisato, estranea ai fatti storici contestati.
In sintesi dunque Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della società appellata che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa







