Il Consiglio di Stato stabilisce di rinviare alla Corte di giustizia europea la questione sui ripetuti aumenti del Preu per i concessionari di Vlt e la compatibilità di essi con il diritto Ue e con il principio di legittimo affidamento.
Con un’ordinanza, il Consiglio di Stato ha deciso di rimettere alla Corte di giustizia europea, prima di decidere, la questione pregiudiziale “se osti ai principi contenuti negli articoli 49 e 56 Tfue ed ai generali principi in materia di legittimo affidamento una normativa di uno Stato membro che ha aumentato il Preu sulla raccolta del gioco tramite Vlt dal 4,5% sino all’8,6%, a fronte delle rassicurazioni precedentemente fornite al concessionario”. Di conseguenza, il giudizio è sospeso fino alla definizione del rinvio pregiudiziale.
Così decidendo sul ricorso presentato da Global Starnet Ltd contro la sentenza del Tar Lazio che gli negava di avere diritto a un risarcimento per questo aumento del Preu, il Cds ritiene che la questione europea sia realmente rilevante e riconosce che l’aumento del Preu ha inciso economicamente sulla concessione. Infatti, “non può essere messo in dubbio che l’incremento del carico fiscale vada inevitabilmente ad incidere sui rapporti di concessione già in corso, in modo da peggiorarne i termini economici.”
Ma pur riconoscendo l’impatto economico dell’aumento del Preu, i giudici evidenziano alcuni elementi favorevoli alla posizione dell’Amministrazione, e in particolare osserva che gli aumenti sono stati distribuiti nell’arco di circa dodici anni; non sono stati improvvisi né sproporzionati; erano finalizzati principalmente al consolidamento del gettito fiscale. Si legge, infatti, che “l’incremento previsto normativamente a partire dal 2011 non è stato repentino e sproporzionato, dal momento che si è trattato di un adeguamento progressivo del livello del prelievo fiscale spalmato su un arco temporale di circa 12 anni”.
Pur rimettendo la questione alla Corte di giustizia, il Collegio osserva che gli incrementi fiscali hanno interessato un settore particolarmente remunerativo e che la società aveva già ottenuto un vantaggio significativo grazie alla proroga della concessione prevista dall’art. 21 del D.L. n. 78/2009 ed evidenzia che la società “pare aver sempre preservato la propria capacità di produrre un utile positivo nel corso del tempo e “ha potuto operare, all’interno di un mercato particolarmente profittevole, in una situazione protetta grazie al titolo concessorio prorogato a suo favore, senza assoggettarla all’alea di una procedura competitiva”.
Dunque, il Cds ritiene “dubbio che sia prospettabile una responsabilità delle amministrazioni appellate per l’assunta lesione dell’affidamento così come prospettata dalla società, dal momento che l’imposizione alla quale è stata assoggetta è diretta applicazione delle disposizioni legislative innanzi citate – mai impugnate – che trovano giustificazione nel legittimo perseguimento di una politica fiscale volta a colpire un settore particolarmente redditizio, secondo lo spirito solidarista al quale si ispira l’ordinamento giuridico nazionale (artt. 2, 3 e 53 Cost.) e unionale (artt. 2 e 3 Tue).
Ma la parola spetta alla Corte di giustizia europea: infatti “quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso […] tale organo giurisdizionale è […] tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale” e nel caso concreto non ricorrono le condizioni che consentirebbero di evitare il rinvio, poiché la soluzione della questione non è già chiarita dalla giurisprudenza europea e non è così evidente da escludere ogni ragionevole dubbio.
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