Il Servizio Studi di Camera e Senato esamina lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sottolineando una specificità delle case da gioco.
Lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sotto la lente del Servizio Studi di Camera e Senato che si sofferma anche sulle disposizioni in materia di gioco. In dettaglio, sulla Sezione II dello schema di decreto, dove sono contenute disposizioni relative alle imposte sugli intrattenimenti, tra cui le norme concernenti i controlli dei versamenti di imposte relative agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue avvalendosi di procedure automatizzate nei termini prescritti (articolo 322); le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici effettuati sono iscritte direttamente nei ruoli (articolo 323).
Successivamente seguono disposizioni in materia di recupero dell’Iva sugli intrattenimenti (articolo 324), sulla semplificazione degli adempimenti contabili previsti per i contribuenti (articolo 325) nonché sul diritto di rivalsa riconosciuto, salvo eccezioni, al soggetto passivo che organizza gli intrattenimenti. C’è una sola esclusione, sottolineano i tecnici parlamentari: le case da gioco (articolo 326).
Ecco qui testualmente l’articolo 326:
Rivalsa
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell’imposta, i soggetti indicati all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall’importo dell’imposta che sui prezzi stessi è dovuta.
La disamina del Servizio Studi sulla Sezione II prosegue evidenziando che è prevista la possibilità che l’Agenzia delle entrate possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l’accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli autori ed editori (articolo 327).
Con riferimento all’articolo 327 del testo unico, che recepisce il contenuto dell’articolo 17 del d.P.R. n. 640 del 1972, la relazione illustrativa chiarisce che i commi 1 e 2 sono stati riformulati a seguito del d.lgs. n. 60 del 1999 che ha ridefinito i rapporti tra l’amministrazione finanziaria e la Siae, trasformando quest’ultima in un soggetto che collabora con l’Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e accertamento in base a specifiche convenzioni, pur non essendo più il titolare della riscossione dei tributi erariali.
Sono altresì presenti disposizioni che individuano i soggetti competenti a svolgere la vigilanza, agli effetti della presente Sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività (articolo 328), nonché la dichiarazione di effettuazione di attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti (articolo 329) e l’accertamento delle violazioni, i termini di decadenza e i rimborsi delle imposte erroneamente o indebitamente pagate (articolo 330).
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