Disposta la cassazione senza rinvio di un decreto del Tribunale di Como che aveva confermato l’esclusione di una società dal Fallimento del Casinò Campione.
“Ante omnia, va dato atto che la parte ricorrente, nella memoria da ultimo depositato, ha allegato e documentato che la sentenza dichiarativa di fallimento della società Casinò Campione Spa è stata definitivamente revocata con decisione passata in giudicato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza – che può essere rilevata anche d’ufficio – si impone anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità”.
Questa la motivazione che ha portato la Corte di cassazione, con un’ordinanza, a cassare senza rinvio il decreto del Tribunale di Como del 2020 che confermava la bontà della decisione del giudice delegato di escludere una società, la Combo Produzioni, dallo stato passivo del Fallimento Casinò di Campione Spa per quanto riguarda un credito insinuato in via privilegiata per l’importo di 700.000,00, ritenendolo “… non dovuto per le motivazioni ampiamente esposte dalla difesa della fallita nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato presso il Tribunale di Roma, R.G., 73701/2017, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento …”.
I giudici della Cassazione non hanno dunque esaminato nel merito i due motivi di ricorso proposti da Combo Produzioni, ma hanno cassato il decreto per una ragione preliminare e assorbente, e dunque che nel corso del giudizio è emerso che la sentenza dichiarativa di fallimento del Casinò di Campione Spa era stata definitivamente revocata con provvedimento passato in giudicato.
Venendo meno il fallimento, viene meno anche l’interesse e il presupposto giuridico per proseguire il giudizio relativo all’ammissione del credito allo stato passivo. Per questo motivo la Cassazione ha annullato il decreto impugnato senza rinviare la causa ad altro giudice.







