Scommesse, la Cassazione: i punti vendita sono procacciatori d’affari, scatta la ritenuta sulle provvigioni

La Suprema Corte conferma l’applicazione dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973: rileva l’attività effettivamente svolta dai punti di commercializzazione e non la qualificazione formale del rapporto.

I punti di commercializzazione delle scommesse svolgono un’attività di intermediazione e le somme che ricevono sono provvigioni: come tali, vanno assoggettate a ritenuta d’acconto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17099 , con cui la Sezione Tributaria ha applicato l’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 a una rete commerciale operante nel settore del gioco.

Il caso nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di scommesse. I verificatori avevano contestato il mancato versamento delle ritenute sulle somme corrisposte ai punti vendita della rete, sostenendo che questi ultimi non svolgessero attività meramente tecniche, ma una vera e propria intermediazione finalizzata alla conclusione di rapporti di gioco.

La Cassazione ha confermato quell’impostazione. Nell’ordinanza i giudici ricostruiscono nel dettaglio le funzioni concretamente esercitate dai punti di commercializzazione: raccolta delle sottoscrizioni contrattuali, consegna degli strumenti di accesso al gioco online, trasmissione della documentazione e gestione delle ricariche. Un’attività che, secondo la Corte, va ben oltre il semplice supporto tecnico e integra gli estremi del procacciamento d’affari o della mediazione unilaterale.

Centrale, nella motivazione, il principio per cui l’obbligo della ritenuta non dipende dalla denominazione attribuita ai compensi né dalla veste contrattuale scelta dalle parti. Ciò che rileva è la funzione economica concretamente svolta: se il compenso, calcolato in percentuale sul volume delle operazioni , remunera un’attività di intermediazione, si tratta di una provvigione soggetta a prelievo fiscale.

La pronuncia si allinea all’orientamento che antepone la sostanza economica dei rapporti alla loro forma giuridica e fissa un precedente rilevante per l’intero settore. Futuri accertamenti e contenziosi sulla qualificazione fiscale delle reti commerciali legate alle scommesse dovranno fare i conti con questo chiarimento.