Bingo, nuovo stop del Tar Lazio ai canoni delle proroghe 2025-2026: ‘Sistema incompatibile con il diritto Ue’

Due sentenze gemelle accolgono i ricorsi contro Adm: i giudici chiedono canoni legati ai fatturati reali delle sale.

Nuovo duro colpo del Tar Lazio al sistema delle proroghe tecniche delle concessioni bingo. Con due sentenze pubblicate il 27 maggio, i giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati da due società concessionarie contro la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 gennaio 2025, annullando il meccanismo dei canoni fissi previsto per il biennio 2025-2026.

Le due decisioni, praticamente identiche nelle motivazioni, rappresentano un nuovo capitolo della lunga battaglia giudiziaria sulle proroghe bingo senza gara pubblica. Al centro della vicenda c’è il canone annuo da 108mila euro imposto ai concessionari per continuare l’attività fino al 31 dicembre 2026 nell’ambito della proroga tecnica prevista dalla legge di Bilancio 2025.

Secondo il Tar Lazio, la proroga prevista dall’articolo 1, comma 96, lettera a, della legge 207/2024 è incompatibile con il diritto europeo perché modifica sostanzialmente il rapporto concessorio senza il necessario svolgimento di una nuova procedura competitiva. I giudici richiamano espressamente la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 marzo 2025, relativa alle cause riunite C-728/22 e C-730/22, che aveva già messo in discussione il sistema italiano delle proroghe onerose nel settore bingo.

Per il tribunale amministrativo, la violazione del diritto Ue comporta la necessità di disapplicare la norma nazionale e, di conseguenza, annullare la nota Adm che ne aveva dato attuazione. Una posizione che conferma l’orientamento già emerso in precedenti pronunce del Tar e del Consiglio di Stato sul tema delle concessioni bingo.

Le sentenze chiariscono però che l’annullamento della proroga tecnica non significa azzerare ogni obbligo economico per i concessionari. Il Tar precisa infatti che gli operatori dovranno comunque versare un’indennità allo Stato per la prosecuzione dell’attività, evitando che il rapporto produca vantaggi esclusivamente a favore delle sale bingo.

Il punto centrale riguarda il criterio di calcolo di questa indennità. Secondo i giudici, il contributo non potrà essere determinato in modo rigido e forfettario, ma dovrà essere parametrato ai fatturati effettivamente realizzati dalle singole sale, tenendo conto sia dei benefici ottenuti grazie alla proroga sia dei sacrifici imposti agli operatori, come l’impossibilità di trasferire i locali durante il periodo di estensione delle concessioni.

Sarà ora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a dover ridefinire gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, attraverso nuovi provvedimenti amministrativi coerenti con i principi indicati dalla Corte di Giustizia Ue e dal Tar Lazio.