I giudici ribadiscono obblighi di vigilanza sulla rete fisica e stop alla raccolta illecita di scommesse.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione inflitta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a un concessionario del gioco online per violazione degli obblighi di vigilanza sulla propria rete commerciale. Con la sentenza n. 4214 del 2026, la Sezione Sesta ha respinto l’appello della società coinvolta, ribadendo la responsabilità diretta del concessionario nel prevenire forme di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse online.
La vicenda nasce da un controllo effettuato nel marzo 2022 in un punto vendita affiliato al concessionario. Durante l’ispezione, i funzionari Adm avevano trovato computer già collegati al sito di gioco online della società, accessi multipli ai conti di gioco e un coupon di scommessa effettuata utilizzando le credenziali di un altro soggetto. Secondo gli accertatori, all’interno dell’esercizio veniva svolta attività di raccolta di gioco a distanza in violazione delle norme che vietano la raccolta presso luoghi fisici tramite intermediari o apparecchiature predisposte allo scopo.
La società aveva sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile per il comportamento dell’esercente, evidenziando anche che le linee guida Adm sulle attività di controllo erano state formalizzate solo con una circolare successiva ai fatti contestati. Una tesi respinta dai giudici amministrativi, secondo cui gli obblighi di vigilanza derivavano già dalla normativa primaria e dall’atto integrativo della concessione.
Nella sentenza il Consiglio di Stato sottolinea che il concessionario è tenuto ad adottare “adeguate misure” di verifica e controllo sui soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, comprese attività di auditing periodico e monitoraggio costante delle modalità di raccolta del gioco. Per i magistrati, la responsabilità contestata non è “oggettiva”, ma deriva da un vero e proprio difetto di vigilanza e da omissioni organizzative imputabili direttamente al concessionario.
I giudici hanno inoltre chiarito che la circolare Adm del 18 maggio 2022 non ha introdotto nuovi obblighi, ma si è limitata a formalizzare prescrizioni già ricavabili dal quadro normativo e convenzionale esistente. Secondo il Collegio, si trattava di “condotte di buon senso” che i concessionari avrebbero dovuto adottare spontaneamente per impedire fenomeni di raccolta illecita.
Respinta anche la contestazione sull’importo della sanzione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto proporzionata la penale da 5mila euro, ricordando che la convenzione prevedeva una forbice tra mille e cinquantamila euro per ogni irregolarità riscontrata. La cifra applicata, osservano i giudici, è stata determinata tenendo conto della “negligenza palesata” e della reiterazione delle giocate contestate.






