La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un esercente che aveva installato due slot in un apparecchio di cui una senza nulla osta Adm: la responsabilità è solidale con la società priva di licenza per il pagamento del Preu.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una sala slot che aveva un apparecchio con una doppia scheda, una regolare collegata alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’altra no, attivabile tramite un dispositivo. I giudici hanno stabilito che per apparecchi privi di nulla osta (caso in esame, per la scheda irregolare) la responsabilità in solido spetta comunque all’esercente dei locali in cui sono installati gli apparecchi, oltre che al soggetto che li ha installati o al possessore/detentore se l’installatore non è identificabile.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ovviamente, all’obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Tutto nasce dall’avviso di accertamento n. 107281 relativo al prelievo erariale unico per apparecchi da intrattenimento (anno 2017) emesso dopo accertamento della Guardia di Finanza nel bar in questione. Nell’apparecchio era presente una doppia scheda: una regolare connessa alla rete AAMS e una irregolare non connessa, attivabile tramite dispositivo; imponibile determinato in €42.324, imposta 19% pari a €8.041,56.
In primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di Potenza aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che fosse obbligato al pagamento solo il responsabile materiale (legale rappresentante della società proprietaria dell’apparecchio), individuato.
L’Amministrazione ha impugnato la decisione e la contribuente non si era costituita in appello. La CGT di secondo grado (Calabria) ha accolto l’appello dell’Agenzia dichiarando regolare l’avviso e ha affermato la responsabilità solidale dell’esercente fino al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’autore materiale dell’illecito e la Corte ha ricordato giurisprudenza consolidata (Cass. n. 14535/2019; Cass. n. 14962/2019) nel senso che, per apparecchi privi di nulla osta, la responsabilità dell’esercente è inequivoca; l’interpretazione dell’appellante (che richiedeva sentenza passata in giudicato contro l’autore materiale) sarebbe priva di senso alla luce della norma.
Foto Avvocato Mandico







