Ancora un aggiornamento sul caso Black Slot con il concessionario che ottiene la decisione della competenza sulle domande di risarcimento che è il giudice ordinario.
Il caso Black Slot continua a far parlare di sé e a frequentare le aule dei tribunali. Arriva un’altra sentenza, dalla Corte di Cassazione, che chiarisce un principio nato dalla richiesta di una delle società che aveva installato queste schede: qual è la giurisdizione competente per la domanda risarcitoria del privato (esercente) avanti all’errore/illecito dell’amministrazione circa il nulla osta rilasciato in favore di produttori/importatori: giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva per atti concessori) o giudice ordinario?
Le Sezioni Unite della Corte rigettano il motivo principale dell’ADM: la domanda risarcitoria non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo connessa alle concessioni. La Corte ha individuato una distinzione fra il rapporto concessorio tra ADM e organismi di certificazione (che va qualificato come concessione di servizio pubblico).
I fatti riguardano l’acquisto di apparecchi da gioco certificati e muniti di nulla osta rilasciati dall’Amministrazione (poi ADM) sulla base di verifiche tecniche svolte da organismi di certificazione (Cermet/Kiwa). Si parla di ormai più di 20 anni fa.
Dopo una perizia SOGEI e provvedimenti amministrativi/penali venne rilevata la non conformità di alcuni apparecchi (“Black Slot” ecc.), con revoca dei nulla osta e ritiro/dismissione degli apparecchi; follow-up penale con sequestro e pronuncia di prescrizione.
Alcune società chiesero davanti al Tribunale il risarcimento danni dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per aver fatto affidamento sulla regolarità degli apparecchi; ADM chiamò in causa Kiwa Cermet per rivalsa.
Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’Appello di Roma riformò, riconoscendo la responsabilità dell’ADM e riconoscendo giurisdizione del giudice ordinario. ADM fece quindi ricorso in Cassazione.
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo di ADM: la domanda risarcitoria non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo connessa alle concessioni.
Come detto la Corte ha distinto il rapporto concessorio tra ADM e gli organismi di certificazione (che va qualificato come concessione di servizio pubblico), e il rapporto tra ADM e l’acquirente/utilizzatore privato degli apparecchi (l’esercente), che è un rapporto rilevante sotto profilo autorizzatorio ma non qualificabile come rapporto di pubblico servizio.
La domanda del concessionario è fondata sulla lesione dell’affidamento del privato e sul diritto soggettivo ad esercitare un’attività imprenditoriale, non sulla tutela di interessi legittimi tipici del procedimento amministrativo/concessorio. Pertanto la tutela risarcitoria compete al giudice ordinario, non al giudice amministrativo.
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo di ADM e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Rinviati alla Terza Sezione civile i rimanenti profili (legittimazione passiva, prova e misura del danno, valutazione della colpa dell’ADM, portata della clausola compromissoria, e i ricorsi incidentali fra Romagna Giochi e Kiwa), per decisione di merito.
Resta ora alla Terza Sezione decidere su responsabilità, prova e quantificazione del danno e sulle eventuali rivalse tra ADM e organismi di certificazione.







