Un titolare di una ricevitoria si è visto respingere il ricorso dai giudici del Tar Lazio per ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del Lotto.
Ricorso rigettato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sez. IV Ter), n. 2753/2025 e confermata la revoca della concessione per l’esercizio del gioco del Lotto ad un titolare di una ricevitoria.
L’impugnazione del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) era finalizzata all’annullamento dei provvedimenti di revoca per presunte illegittimità (difetto di istruttoria, errata qualificazione delle violazioni, violazione del principio di proporzionalità).
ADM aveva revocato la concessione della ricorrente per ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del Lotto. Si tratta di numerosi ritardi (16 pagamenti ritardati indicati tra il 5 marzo e il 20 agosto 2024). I ritardi sono stati successivamente sanati con pagamento dei proventi e delle sanzioni pecuniarie.
La ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto con nota del 19/12/2024; poi ha adito il TAR denunciando plurime violazioni di legge e di circolari ADM, vizi di motivazione e sproporzione della revoca.
ADM ha fondato la revoca sull’abitualità della violazione (art. 34, comma 1, n. 9, legge n. 1293/1957) e sulle circolari che applicano il potere discrezionale di revoca, evidenziando reiterazione consapevole e modalità di versamento (bonifico ordinario al posto del RID) che rendevano prevedibile il ritardo.
Il quadro normativo rilevante è l’art. 34, comma 1, n. 9, l. n. 1293/1957 (revoca in caso di violazione abituale) oltre alle circolari ADM (n. 13386/2003, n. 4132/2005, n. 47846/2016) che disciplinano criteri applicativi e possibilità di considerare come unica violazione ritardi consecutivi antecedenti alla contestazione.
Il TAR ritiene che ADM abbia valutato espressamente il principio di unitarietà e ne abbia escluso l’applicabilità. Motivazione ritenuta congrua: le prime violazioni erano state formalmente contestate il 21/03/2024 e, nonostante la conoscenza dell’irregolarità, la ricorrente ha continuato a versare in ritardo in settimane successive. Questo sarebbe il comportamento reiterato e consapevole, incompatibile con l’idea di continuità/ignoranza che giustificherebbe un unico fatto.
I giudici hanno ritenuto la revoca proporzionata alla condotta complessiva: i ritardi erano reiterati, consapevoli (anche per scelta del canale di pagamento) e non giustificati; l’Amministrazione ha valutato non solo il numero ma anche il comportamento complessivo e l’incidenza sulla affidabilità contabile — pertanto non si è trattato di mero computo numerico. Rigettati i motivi relativi a sproporzione e sviamento di causa tipica.
Il ricorso, quindi, è stato rigettato ed è stata confermata la validità della revoca della concessione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti.






