Bingo: il Tar Lazio impone ad Adm di ricalcolare anche i canoni 2023-2024

Una serie di sentenze pubblicate oggi, 11 maggio, dal Tar Lazio sezione II, ha stabilito che Adm ridetermini i canoni per il biennio di esercizio 2023-2024 conformandosi ai principi della Cgue.

 

Un’altra serie di sentenze sono state pubblicate oggi dal TAR del Lazio (Sez. II) e hanno stabilito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ridetermini, con provvedimenti discrezionali (anche provvisori), l’indennità/canone per il periodo di fatto esercizio (biennio 2023-2024), conformandosi ai principi indicati dalla Corte di Giustizia UE (proporzionalità, valutazione dei fatturati e dell’utilità effettiva).

Il ricorso riguardava gli atti ADM (avviso 04.05.2023 e nota prot. n. 284334/RU del 30.05.2023) per l’attuazione dell’art. 1, co. 124, L. 29.12.2022, n.197 (proroga tecnica onerosa delle convenzioni per la raccolta del bingo di sala e pagamento di una tantum maggiorata).

Le questioni giuridiche principali hanno riguardato la compatibilità della proroga tecnica e del canone forfetario (e relativo incremento) con il diritto dell’Unione (Direttiva 2014/23/UE, art. 43 Direttiva concessioni).

La norma nazionale (art. 1, co.124 L. n.197/2022) è stata disapplicata alla luce della giurisprudenza della CGUE (sent. 20.03.2025, cause riunite C‑728/22, C‑729/22, C‑730/22). I giudici hanno analizzato eventuali violazioni dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento/prestazione e normativa europea sulle concessioni.

Il TAR ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione: la questione attiene alla legittimità della proroga normativa e all’applicazione autoritativa del canone nella fase genetica del rapporto concessorio — pertanto competenza del giudice amministrativo.

Il TAR ha però accolto il ricorso per violazione del diritto UE: disapplica l’art.1, co.124 L. n.197/2022 (nella parte che ha introdotto la proroga onerosa e la maggiorazione forfetaria) e annulla le determinazioni ADM impugnate (avviso 04.05.2023 e nota 30.05.2023).

Motivo decisivo: applicazione coerente della pronuncia CGUE 20.03.2025, che ha stabilito l’inapplicabilità del regime di proroga forfetario ratione modifica non consentita dalla Direttiva concessioni; la CGUE ha inoltre precisato che, pur restando dovuto un corrispettivo/indennità per l’utilità ricavata dal concessionario durante la proroga, tale indennità non può essere determinata rigidamente e forfetariamente, ma deve considerare i fatturati e il riequilibrio del rapporto.

Il TAR ha disposto che ADM ridetermini, con provvedimenti discrezionali (anche provvisori), l’indennità/canone per il periodo di fatto esercizio (biennio 2023-2024), conformandosi ai principi indicati dalla CGUE (proporzionalità, valutazione dei fatturati e dell’utilità effettiva).

In conclusione, sono state annullate le istruzioni ADM che attuavano la proroga onerosa ai sensi della L. n.197/2022; resta spazio per una nuova determinazione dell’indennità in termini compatibili con il diritto UE.

ADM è stata chiamata a ridefinire l’entità del corrispettivo per i concessionari in proroga, adottando criteri che tengano conto di fatturato/utilità e dei principi di proporzionalità.

Foto Gruppo Milleuno