L’analista di gaming Mauro Natta torna sul tema del trattamento fiscale delle mance nei casinò.
di Mauro Natta
Dal passato anche abbastanza recente, possiamo certamente averlo imparato, constatato e verificato. La prima cosa è che in caso di crisi dell’economia la speranza è sempre l’ultima a morire e la seconda è che il gioco online tende ad incrementare l’apporto del giocato.
Una piccola digressione me la concedo, gli introiti dall’online per il casinò di Sanremo hanno superato quelli di Venezia. Forse è l’imposta sulle vincite alle slot superiori a 1500 euro vigente il Francia che influenza una maggiore frequentazione del sito ligure? È, come notavo, solamente un’osservazione che induce a giocare nella speranza di vincere un netto superiore a parità di giocata e relativo risultato risultato?
Se, come è auspicabile, l’attuale crisi economica dovesse terminare in tempi ragionevoli e, per quel che può valere i 60 giorni trascorsi dal 28 febbraio, inizio delle ostilità in Iran, il problema legato alle case da gioco e all’azzardo autorizzato, pur di una rilevante congiuntura negativa, potrebbe trovare una soluzione parziale nella precarietà del ritorno della domanda anche se non in brevissimo lasso di tempo. Se invece non fosse possibile data la incredibile inventiva e/o diversità di vedute spesso riscontrabili, ecco che sarebbe buona idea pensare a quale strada intraprendere onde poter limitare il più possibile i danni che ne potrebbero conseguire.
Eccoci ancora una volta a parlare di una maggiore attenzione ai costi relativamente al trend degli introiti, elemento questo dove la qualità assume una rilevanza sempre maggiore proprio sulla scorta del ragionamento costi/benefici e in argomento ritorno degli investimenti.
La storia si ripete: la questione “mance ai croupier delle case da gioco”, parlo del presupposto relativo alla tassazione. A volte un suggerimento può anche essere utile.
Prima dell’entrata in vigore della L. n. 381/90 le mance erano tassabili solo ed esclusivamente per la parte assoggettata a contribuzione pensionistica. Il trattamento previdenziale delle mance discendeva dall’accordo tra le parti per cui le mance erano tassate e comprese nella dichiarazione dei redditi in aggiunta alla retribuzione nella misura in cui queste erano assoggettate a contribuzione pensionistica. Tale misura è stata fatta propria dal Ministro del lavoro nella determinazione presa al riguardo con decreto 14 aprile 1973, emesso ai sensi del 2° comma dell’art.4 del Dpr n. 1420 del 1971 emanato ai sensi della riforma pensionistica, L. 30 aprile 1969, n.35, lett. e).
La mancia al croupier è una parte della vincita. La sentenza n.1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
L’11 dicembre del 1990 fu emanata la L. n. 381, che, all’art.1 – modificando il Dpr 22 dicembre 1996, n. 917 (Tuiidd) che aggiunge all’art.47 dello stesso decreto, alla lett. l), le mance ai croupier in relazione all’attività di lavoro subordinato.
All’art. 3 della L. 381/90 si afferma che le mance in parola costituiscono reddito nella misura del 75% del loro ammontare.
L’approvazione del decreto legislativo n. 314/97, in tema di armonizzazione tra importo imponibile ai fini Irpef e quello ai fini contributivi, le mance hanno registrato un’ulteriore e giusta, proprio in funzione del loro trattamento fiscale, sistemazione che è stata la normale evoluzione di un concetto da sempre sostenuto dai dipendenti tecnici delle case da gioco autorizzate.
Non era logico e tollerabile, nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale fosse qualificata come compenso ad un effetto (quello fiscale) e non ad un altro effetto (quello lavoristico e previdenziale), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra.
Senza nulla pretendere nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, che mi permetto di credere, relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati. Il citato articolo è parte del Decreto Legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni …… sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie.”
L’approvazione della Legge europea del 2015 (Art. 7, Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …) ha definitivamente statuito che le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare reddito nel periodo di imposta.
Non c’è dubbio, costo del lavoro e occupazione non possono essere coniugati disgiuntamente. Ecco il senso della domanda che rispettosamente mi permetto di rivolgere a chi di dovere: perché non trattare fiscalmente la mancia allo stesso modo della vincita della quale ne è parte?
Aggiungo una mia personale interpretazione del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, art.19 se la memoria non mi fa danno; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni (…) sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie.”.
Il disposto penso si possa addebitare che, all’epoca, le gestioni dirette da parte dell’ente pubblico avevano problemi con la fiscalità che trovarono soluzione con la legge citata.
Non credo si possa negare la costante attenzione dello Stato per le entrate derivanti alle case da gioco dalle gestioni delle case da gioco che troviamo regolarmente tra le entrate tributarie del bilancio annuale.
È mio desiderio porre all’attenzione del legislatore che, se le vincite corrisposte dalle case da gioco in Italia o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito percepito nel periodo d’imposta, la norma di cui all’art. 69 del Tuir è stata modificata.
E prima ancora: la vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) è esente da imposizione in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita: All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1:“La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”. Questo a seguito della eventualità seguente che fortunatamente non si è verificata: la tassazione delle vincite al gioco nei casinò.
Posso condividere di essere oltremodo ripetitivo e noioso, non avendo alcun interesse economico o altro ma una idea che non mi pare da scartare in via preventiva, e torno ancora una volta, su un argomento che ho sempre seguito dal 1983 e che trova una novità, dopo il Dm n. 314/97, nella citata Legge europea. Al massimo mi sentirò dire che non ho capito, me lo avevano già detto prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Forse, in quell’occasione non è finita come indicava la L. 381/90.
Foto di Ben Lambert su Unsplash






