Concessioni bingo, Tar Lazio: “Canone da ricalcolare”

Nuovi interventi riguardo il contenzioso sulle concessioni del bingo in regime di proroga tecnica.

 

Il Tar Lazio si è nuovamente pronunciato circa proroga delle concessioni del bingo per il biennio 2023-2024, accogliendo nuovi ricorsi e ribadendo l’illegittimità per incompatibilità con il diritto europeo.

La decisione rientra nel quadro giuridico tracciato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 20 marzo 2025, che ha dichiarato non conformi alla direttiva 2014/23/Ue le proroghe delle concessioni senza gara e i relativi meccanismi di determinazione del canone.
I giudici hanno accolto i ricorsi contro i provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2023 e all’introduzione del corrispettivo una tantum maggiorato del 15%.

Secondo il Tar Lazio, si legge, “le proroghe contestate non sono in linea con il diritto Ue, in quanto hanno comportato una modifica alle concessioni non consentita dalla direttiva, benché ciò non implichi – secondo la Corte – che durante il regime di proroga non sia dovuta l’applicazione di un canone o di un corrispettivo”.

Dunque, per il Tribunale la proroga è illegittima, in quanto non rientra nelle ipotesi per le quali l’art.43 della direttiva n.23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione. E come ulteriormente chiarito dalla Corte, “l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità. La definizione di tale indennità spetterà all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che pertanto dovrà rideterminarsi, stabilendo, con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (1.1.2025-31.12.2026), a fronte dell’illegittimità della proroga e del canone siccome fissato dall’art.1, co.96, lett., a) l.n.207/2024, un’indennità a carico dei concessionari/esercenti”.