Trasmesse alla commissione Finanze della Camera la proposta di legge Comaroli sul divieto di pubblicità e la sentenza della Corte di giustizia europea sull’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di scommesse.
La commissione Finanze della Camera chiamata a occuparsi di due distinti atti che chiamano in diretta causa il gioco in denaro. Nell’ultima seduta (fiume) dell’Aula, è stato infatti annunciata la trasmissione a essa della proposta di legge della deputata leghista Silvana Comaroli sul divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro. Si tratta di una proposta di legge presentata nel 2022, dunque a inizio legislatura e prima del processo di riordino del gioco pubblico ormai in fase avanzata (e persino ultimato per quanto attiene l’online) e che punta a vietare “qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva, diretta o indiretta, che induca all’acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso”.
Trasmessi anche diversi documenti connessi ad atti dell’Unione europea. Tra essi, la sentenza della Corte di giustizia europea (Ottava sezione) del 23 marzo 2026, causa C-589/25, Ministero dell’interno e altro contro Tv, in qualità di legale rappresentante della 23 Play Srls. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Libertà di stabilimento – Articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Libera prestazione dei servizi –Restrizioni – Giochi d’azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo (Doc. XIX, n. 110).
Nell’ordinanza (perché in realtà trattasi di ordinanza e non di sentenza), la Corte di giustizia dichiara che “gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse”.







