Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli, confermando la legittimità del metodo con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste distribuisce le sovvenzioni agli ippodromi italiani. La pronuncia della Sesta Sezione chiude un nuovo capitolo di una controversia che si trascina da anni tra il gestore dell’ippodromo La Ghirlandina e il Masaf.
Al centro del contenzioso il criterio di calcolo dei contributi pubblici destinati alle società di corse. La Società Modenese sosteneva che il sistema ministeriale avvantaggiasse gli ippodromi con un maggior numero di giornate assegnate, penalizzando chi organizza meno appuntamenti ma dimostra una capacità gestionale equivalente. La ricorrente chiedeva che il contributo fosse parametrato alle singole giornate effettivamente organizzate, anziché alla media annuale delle attività svolte.
I giudici amministrativi non hanno condiviso questa impostazione. Nella sentenza si precisa che l’assegnazione delle giornate di corsa e la determinazione delle sovvenzioni seguono procedure distinte, disciplinate da criteri predeterminati. Il Collegio ha inoltre osservato che un numero più elevato di giornate implica un servizio pubblico più esteso e costi organizzativi maggiori, elementi che giustificano oggettivamente un contributo più consistente. L’utilizzo di valori medi riferiti a un arco temporale pluriennale è stato ritenuto ragionevole anche perché attenua le oscillazioni annuali e garantisce stabilità al settore.
Respinta anche la censura sul difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i decreti contestati hanno natura di atti amministrativi generali e non sono quindi soggetti all’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali. L’amministrazione, peraltro, aveva già esplicitato la necessità di ricorrere a parametri oggettivi e verificabili per assicurare equità nella ripartizione delle risorse.
Non è la prima volta che la Società Modenese percorre questa strada: negli anni scorsi aveva impugnato anche i provvedimenti relativi ad annualità precedenti, senza mai ottenere ragione né davanti al Tar Lazio né, ora, in secondo grado. Con il rigetto dell’appello, la società è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del giudizio, quantificate in tremila euro oltre agli accessori di legge.







