Revoca licenza scommesse, il Tar Sardegna conferma: ‘Legittimo anche con reati prescritti’

La decisione del Tar di Cagliari: nel settore del gioco pubblico prevale la tutela dell’ordine pubblico, anche in assenza di una condanna definitiva.

Anche senza una condanna penale, una licenza per le scommesse può essere revocata se emergono elementi che mettono in dubbio l’affidabilità del titolare. È il principio ribadito dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, che con una sentenza pubblicata il 20 aprile 2026 ha respinto il ricorso di un operatore contro la decisione della Questura di Cagliari.

Al centro della vicenda, una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 88 del Tulps., poi revocata dopo l’esito di un procedimento penale per associazione per delinquere e raccolta abusiva di scommesse. Il processo si era concluso con una dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, ma con un passaggio motivazionale rilevante: la presenza di un “quadro indiziario gravissimo” a carico dell’imputato.

Ed è proprio questo passaggio che ha pesato nella valutazione amministrativa. Per il Tar, la Questura ha agito legittimamente: in un settore delicato come quello del gioco e delle scommesse, la soglia di attenzione deve restare alta e l’amministrazione ha ampi margini per prevenire rischi legati all’ordine pubblico.

Il ricorrente aveva provato a difendersi su più fronti. Aveva sostenuto che i fatti contestati risalivano a molti anni prima, che nel frattempo aveva continuato a lavorare senza problemi e che la stessa amministrazione aveva già rinnovato la licenza in passato. Inoltre, aveva denunciato una violazione del principio di presunzione di innocenza e una decisione sproporzionata.

Ma i giudici non hanno accolto queste tesi. Hanno chiarito che il punto non è stabilire una responsabilità penale, bensì valutare l’affidabilità complessiva del soggetto. E in questo caso, i reati contestati, anche senza aggravanti, restano gravi e strettamente legati proprio all’attività autorizzata.

Quanto al tempo trascorso, il Tar osserva che la Questura ha potuto disporre di un quadro completo solo dopo la conclusione del processo. E nessuna contraddizione emerge rispetto a precedenti decisioni più favorevoli: in passato mancavano elementi definitivi e l’amministrazione si era riservata ulteriori valutazioni.

Alla fine, prevale l’interesse pubblico. La revoca, secondo i giudici, non è sproporzionata ma coerente con l’esigenza di garantire il massimo rigore in un settore esposto a infiltrazioni e illegalità. Il ricorso è stato quindi respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, fissate in 1.500 euro.

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