Corallo (Global Starnet Ltd) a Merola e Vaccari: ‘Ridotti a bad company senza capacità operativa’

L’amministratore di Global Starnet Ltd, Francesco Corallo, scrive ai deputati del Pd Virginio Merola e Stefano Vaccari in merito alle recenti interrogazioni sull’operatore di gioco.

 

Francesco Corallo, in qualità di amministratore di Global Starnet Ltd, ha inviato una nota agli onorevoli Stefano Vaccari e Virginio Merola (Pd) per fare chiarezza e fornire alcune informazioni utili correlate alle due interrogazioni parlamentari presentate al ministro dell’Economia e delle Finanze.

Dopo aver fatto cenno alla vicenda Corte dei Conti, nella missiva informa che tutte le accuse nei suoi confronti sono cadute con sentenze di non luogo a procedere e che tutti i precedenti sequestri penali sono stati annullati a seguito di ben 7 ordinanze della Cassazione e 2 provvedimenti del Tribunale del Riesame.

Corallo si focalizza poi sulla vicenda del conferimento del “ramo d’azienda” evidenziando che gli ex AA.GG. hanno ritenuto di lasciare in capo alla “bad company” Global Starnet Ltd l’intero debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti n° 68/15.
Spiega dunque che in sostanza, alla Global Starnet Limited conferente non è rimasta alcuna attività operativa, alcuna struttura organizzativa, alcun dipendente, alcuna concessione, alcun rapporto commerciale attivo. La società conferente è stata ridotta ad una bad company priva di qualsiasi capacità operativa, destinata a detenere esclusivamente crediti inesigibili, passività pregresse. Fornisce poi chiarimenti sul diniego alla rateizzazione, sul trasferimento della concessione alla new co e sui problemi per il deposito dei bilanci in UK.

Ecco comunque, a seguire il testo integrale della lettera.

Egr. Onorevoli,

avendo letto ed apprezzato il contenuto delle Vs. Interrogazioni intendo  fornirvi alcune informazioni utili (ritenendo che siano di Vs. interesse) correlate alle due interrogazioni parlamentari formulate al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

1) Intanto per chiarezza ed a scanso di equivoci devo fare  un  breve doveroso cenno alla  vicenda “Corte dei Conti”.

Al riguardo, intendo sin d’ora precisare  che la Corte dei Conti ha accertato che la mia società,  pur nella complicata fase di start up dell’introduzione della raccolta del gioco  tramite gli  apparecchi ex art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS,   ha regolarmente svolto la raccolta del PREU (il tributo erariale  dovuto dagli apparecchi da intrattenimento).

La sentenza n° 68/2015 della Corte dei Conti, che vi allego e che potrete leggere con attenzione, ha  diviso il danno in un 30% come  attività di raccolta del PREU ed un 70 % come  danni conseguenti alla mancata iniziale regolare connessione telematica degli apparecchi durante la fase di start up.

La Corte dei Conti ha poi riconosciuto che Global Starnet per la parte  del 30 % = raccolta PREU aveva  svolto regolarmente tale attività, mentre  ha  ritenuto che il 70 % correlato alle difficoltà tecniche della  fase iniziale di start up andasse suddiviso al 50 % tra corresponsabilità dello Stato (ADM e SOGEI) e 50% corresponsabilità del concessionario, giungendo in tal modo a condannare  Global Starnet Ltd  al versamento del (50 % del 70%) =  35 % del  complessivo danno erariale.

Questa  percentuale  residua del 35 % non è casuale.

Va ricordato che tutti i 10 concessionari furono condannati dalla Corte dei Conti, ma in appello 8 di essi poterono fruire della definizione agevolata all’epoca prevista  versando  il 30 %.

Global Starnet non disponeva  delle somme per pagare la definizione agevolata, e dunque fu costretta a proseguire l’appello e la Corte dei Conti ritenne di condannarla al 35 %, ossia un po’ di più di quella percentuale  del 30 %  di cui  gli altri 8 concessionari  poterono usufruire definendo il giudizio.

2) Ciò premesso, ritengo altresì doveroso informarvi  che tutte le accuse  nei miei confronti  sono cadute con sentenze di non luogo a procedere.

3) Ritengo altresì  doveroso informarvi che tutti i precedenti sequestri  penali sono stati annullati  a seguito di ben 7 ordinanze della Cassazione e 2 provvedimenti del Tribunale del Riesame.

In particolare  tali sequestri hanno riguardato

  • Global Starne Ltd (dal 2017 sino al 31.12.2024)
  • Global Starnet Ltd e poi anche la nuova società creata ad hoc dagli ex Amministratori Giudiziari (da qui in appresso denominato  “AA.GG.”) Global Starnet srl , cui è stata trasferita  sostanzialmente l’intera azienda con la concessione di gioco, dal 1.1.2025 sino al 30.9.2025 (per Global Starnet Ltd) e dal  6.2025 sino al 30.10.2025 (per Global Starnet srl)

4) Attualmente gli ex AA.GG. hanno  reso il conto della gestione solo  dal 2017 sino al 31.12.2024 e quindi solo  e parzialmente quello della Global Starnet Ltd.

In tale rendicontazione  sono  descritte spese sostenute dagli ex AA.GG. per consulenti vari per  ben EU 14.248.334 (ALL. 2)

A ciò si devono aggiungere i compensi percepiti dagli ex AA.GG.  e dai loro collaboratori per svariate decine di milioni di euro.

Sono tutte somme tratte dalle finanze di Global Starnet Ltd)  che,  essendo stati annullati i sequestri, vengono poste a carico dello Stato e quindi  vanno restituite alla stessa  Global Starnet Ltd  e che ben  potrebbero essere destinate ad abbattere ulteriormente il debito di Global Starnet Ltd di  EU 335.000.000,00 + interessi legali  scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti n° 68/2015, unitamente ai circa 190 milioni di euro già trattenuti da ADM  e di cui  vi è cenno nella Vs. ultima interrogazione parlamentare (non mi è chiaro perché la risposta del Ministero parli di 153 milioni,  forse non  considera due sequestri per quasi 36 milioni di euro disposti in passato dalla Corte dei Conti).

Ma Global Starnet non ha potuto riversare  ad ADM tali ulteriori rilevanti importi (che avrebbero potuto ridurre ulteriormente il debito) , poiché non è riuscita – pur avendola chiesta in tutte le sedi – ad avere una rendicontazione di tali compensi percepiti dagli ex AA.GG.

A tali somme  andranno aggiunti i compensi e spese sostenuti nell’anno 2025 ed  anche questi,  per la parte da rimborsare a Global Starnet ltd ed a Global Starnet srl  a fronte del dissequestro,  potranno  essere utilizzati per diminuire ulteriormente il credito della Corte dei Conti.

5) La vicenda del  conferimento del “ramo d’azienda”.

E’ tuttavia accaduto che gli ex AA.GG., ancorchè autorizzati  (2 gg prima) dalla Corte Penale di Appello di Roma, in data   14.5.2025 hanno  costituito una nuova società denominata Global Starnet srl, cui hanno  conferito  quello che hanno denominato “ramo d’azienda” ma che in realtà ricomprende l’intera azienda (ALL. 3 perizia + autorizzazione  + ALL. 4 Atto costitutivo).

Ritengo che tale operazione sia stata frettolosamente avallata dalla Corte d’Appello, forse senza ben  comprenderne i termini.

Innanzitutto,  la ragione della richiesta  fu di poter partecipare (senza debiti erariali: sic!)  ad una gara per le concessioni da gioco “on line”  che stava per essere indetta da ADM, a cui però la neo costituita Global Starnet srl non ha mai partecipato.

6) Come da Voi  chiesto di accertare  con la Vs. interrogazione, gli ex AA.GG. hanno ritenuto di lasciare in capo   alla “bad company” Global Starnet  Ltd l’intero debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti n° 68/15 (ancorchè si tratti di debito afferente alla pregressa attività concessoria, ben presente nella contabilità della Global Starnet Ltd).

In realtà ad avviso dello scrivente la non inclusione del debito della Corte dei Conti tra i debiti trasferiti  alla Global Starnet srl è illegittima per almeno 2 ordini di ragioni:

  1. Il trasferimento in realtà dell’intera azienda.

L’operazione è stata formalmente qualificata come “conferimento di ramo d’azienda”. Tuttavia, dall’analisi della documentazione – ed in particolare dalla perizia giurata di stima redatta dal Dott. Giovanni Rapanà, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2465 del codice civile  (soggetto scelto dagli ex AA.GG. per la redazione della Perizia giurata di Stima;   tra l’altro  inquisito in sede penale, come appreso da fonti giornalistiche aperte) – emerge in modo inequivocabile che l’operazione ha avuto ad oggetto il trasferimento della quasi totalità del patrimonio aziendale e dell’intera struttura operativa.

In particolare, sono stati trasferiti alla newco:

a1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: per un valore di € 41.921.384,02, comprensivi dei diritti VLT per il rinnovo della concessione (valore netto contabile € 47.812.000,00), software, marchi, licenze – ossia l’intero patrimonio immateriale che costituisce il core business aziendale;

a2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: per un valore di € 229.026,01, comprensivi di impianti, macchinari, attrezzature per la gestione dell’attività concessoria (PDA, Cash Desk, macchine elettroniche di sala VLT, lettori card VLT), mobili, arredi e attrezzature d’ufficio;

a3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: per un valore di € 62.458.118,56, comprensivi di depositi cauzionali, titoli di Stato vincolati (BTP) presso Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, a garanzia delle fideiussioni rilasciate in favore di ADM;

a4) ATTIVITÀ CORRENTI: per un valore di € 75.420.794, comprensivi di titoli di Stato correnti (€ 7.515.993), crediti verso clienti AWP (€ 31.683.762,60), crediti verso gestori VLT (€ 8.003.245,39), crediti verso AAMS/ADM (€ 22.494.958,52), disponibilità liquide (€ 4.553.270,67);

a5) LA CONCESSIONE ADM: ossia la Convenzione di Concessione in essere con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.09.2004 e successivi atti integrativi e modificativi, per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, prorogata fino al 31.12.2026 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207);

a6) L’INTERO PERSONALE DIPENDENTE: n. 157 dipendenti a cui si aggiungono 2 risorse in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il relativo Trattamento di Fine Rapporto per € 3.351.786,50;

a7) I RAPPORTI CON TUTTI I GESTORI E CLIENTI della rete di raccolta del gioco (AWP e VLT), comprendente alla data del 31 marzo 2025 un parco macchine di n. 31.829 Nulla Osta AWP (circa il 14,8% del mercato nazionale) e n. 7.375 VLT su 11.953 diritti assegnati.

Il patrimonio netto contabile del c.d. “ramo d’azienda” conferito ammonta a € 70.664.555,00, con totale attività pari a € 180.029.323 e totale passività pari a € 109.364.768.

Da notare  che  questa perizia “svaluta” il reale valore di Global Starnet  srl ad appena 70 milioni, quando  altra perizia  del Prof. Alberto Dello Strologo ha valutato l’azienda che è stata conferita in circa 220 milioni (ALL. 5)

  1. La dissimulazione del conferimento dell’intera azienda

È di tutta evidenza che l’operazione, pur formalmente qualificata come conferimento di un “ramo d’azienda”, ha avuto nella sostanza ad oggetto il trasferimento dell’intera azienda operativa della Global Starnet Limited.

Ciò emerge con chiarezza dalla stessa perizia di stima allegata al provvedimento della Corte d’Appello, la quale descrive l’operazione come finalizzata a garantire “la continuità aziendale dell’impresa Global, salvaguardandone la competitività sul mercato e il mantenimento del valore”. Vengono inoltre espressamente esclusi dal perimetro del conferimento unicamente elementi residuali e/o non funzionali:

– beni materiali e immateriali non più utilizzati o non funzionali all’operatività della newco;

– crediti verso gestori revocati e/o inattivi alla data del 31.03.2025;

– crediti verso ADM per depositi cauzionali soggetti a speciale disciplina di svincolo;

– le passività ante sequestro di varia natura, ad eccezione del TFR e delle competenze maturate verso il personale dipendente.

In sostanza, alla Global Starnet Limited conferente non è rimasta alcuna attività operativa, alcuna struttura organizzativa, alcun dipendente, alcuna concessione, alcun rapporto commerciale attivo. La società conferente è stata ridotta ad una bad company priva di qualsiasi capacità operativa, destinata a detenere esclusivamente crediti inesigibili, passività pregresse (tra cui l’ingentissimo credito di ADM scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti d’Appello n° 68/15 e contenziosi residuali).

La circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che la stessa perizia prevede che la stabile organizzazione diventerà “sostanzialmente inoperativa a valle del conferimento del ramo di azienda”, tanto da prevedere espressamente che alla conferente rimanga soltanto una dotazione di disponibilità liquide di € 1.256.336,14 quale “copertura dei fabbisogni di liquidità 2025” della stabile organizzazione ormai svuotata.

Ergo, il credito doveva (e deve)   risultare solidamente a carico sia della  conferente Global Starnet Ltd, sia della conferitaria Global Starnet  srl,  in lineare applicazione dell’art. 2560 del codice civile.

  1. L’inerenza del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti in relazione all’attività di gestione della concessione. 

In ogni caso ed in subordine, il credito scaturente dalla sentenza era strettamente inerente al “ramo d’azienda” ceduto, in quanto la prosecuzione della gestione della   concessione è stata trasferita  alla conferitaria Global Starnet srl, tenuto conto come detto che nessun altra attività era esercitata  dalla Global Starnet srl, che operava in Italia tramite una sede secondaria/stabile organizzazione.

Sicchè, l’inerenza del debito verso ADM  con l’attività concessoria di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento  non   consentiva certamente di lasciare in capo alla bad company Global Starnet  Ltd, svuotata di tutto,  tale ingente debito.

* * * * * * *

7) Il diniego alla rateizzazione. E’ altresì vero quanto da Voi riferito, laddove affermate che a Global Starnet Ltd è stata negata da ADM qualsiasi rateizzazione del pagamento del debito residuo (già  comunque fortemente abbattuto da quanto sopra indicato), ancorchè il Codice della Giustizia Contabile preveda espressamente tale facoltà.

La risposta del Sottosegretario conferma il diniego, ma non spiega perché la facoltà (prevista come detto ex lege dal codice della giustizia contabile)  sia stata negata, limitandosi laconicamente ad affermare   che ciò sarebbe stato disposto “non sussistendo le condizioni per il suo accoglimento ai sensi della normativa vigente.”

Il Ministero tuttavia non spiega perché ad  altro concessionario (gruppo HBG) condannato  al risarcimento per danno erariale da disservizio  con la stessa sentenza Corte Appello Corte dei Conti n° 68/15  (al pari di Global Starnet Ltd) ADM ha invece consentito di stipulare una transazione.

Quindi mentre ADM con HBG  ha transatto il  credito erariale scaturente dalla medesima sentenza,  con Global Starnet Ltd   non gli consente nemmeno di rateizzarlo, preferendo far svendere  all’asta  la Global Starnet srl, con possibilità di incasso di gran lunga minori e correlato grave danno erariale. 

In buona sostanza, negando la rateizzazione, il Ministero mostra di convalidare l’operato di ADM che preferisce far svendere  all’asta ad un prezzo vile (sulla base come detto del valore di conferimento  stimato in 70 Milioni), un Azienda  che in realtà  vale almeno  220 milioni e che,   se restituita alla libera disponibilità  di Global Starnet Ltd mercè la rateizzazione, consentirebbe di recuperare l’intero credito, evitando un grave danno erariale.

Ed è vero che è  pendente al TAR un contenzioso al riguardo, avverso questo immotivato diniego di rateizzazione.

8) Il trasferimento della concessione alla new co.

Il Ministero poi  del tutto incomprensibilmente  assume che non sarebbe stata trasferita alla Global Starnet srl la concessione di gioco, ma solamente  garantita la gestione in “continuità” delle attività concessorie.

Tale criptica ed incomprensibile affermazione, poteva forse aver un senso quando vi era la pendenza del sequestro penale  e gli Amministratori erano amministratori giudiziari, ma soprattutto quando il GIP del Tribunale  di Roma aveva disposto la prosecuzione delle attività concessorie,  prosecuzione poi regolarizzata  dall’accordo ADM/Custodia Giudiziaria del 17.9.2024.

Ma non essendo più vigente alcun sequestro penale, ed essendo oggi gli ex AA.GG.  semplici Amministratori volontari nominati secondo le forme del diritto societario (potevano anche essere altri 2 commercialisti qualsiasi) la prosecuzione dell’attività di gestione della Concessione di gioco deriva chiaramente dal trasferimento (si  perdoni il gioco di parole)  della concessione  di gioco medesima  con il consenso di ADM, col superamento della decadenza.

Ne consegue, quali che siano gli amministratori della Global Starnet srl  nominati secondo le forme diritto societario (e quindi non più Amministratori “giudiziari”), purchè in possesso di ovvi requisiti  di   “professionalità, integrità e onorabilità”,   che la prosecuzione  delle attività concessorie non può prescindere  dall’esistenza  del titolo concessorio, che quindi deve ritenersi in possesso di Global Starnet  srl.

L’affermazione del Ministero  sarebbe peraltro ulteriormente lesiva e generatrice di un gravissimo danno erariale, poiché ove mai si ritenesse la mancanza del titolo concessorio (a parte la nullità radicale di tutte le attività poste in essere)  ciò significherebbe che ciò che andrebbe all’asta sarebbero le quote di una società che possiede un’azienda priva di concessione di gioco, il che restringerebbe la possibile partecipazione all’asta solamente ai pochissimi (meno di 10) concessionari esistenti.

Ma tale affermazione è da disattendere perché  Global Starnet srl è oggi una società non sequestrata, che opera con normali amministratori e che quindi non può che operare in forza del possesso di  un titolo concessorio valido, che esiste o non esiste (tertium non datur), e poiché non è ipotizzabile una gestione “di fatto” di una concessione, si deve ritenere che l’espressa approvazione di ADM all’intera operazione di conferimento dell’azienda  nella Global Starnet srl (in virtù degli atti di cui siamo in possesso), abbia comportato il trasferimento della concessione di gioco.

9) I problemi per il deposito dei bilanci in UK. Va infine confermato, aspetto che l’Onorevole Vaccari ha tratteggiato nella replica alla risposta del    Ministero, che Global Starnet pur dissequestrata dal 30.9.2025 non ha mai ricevuto la consegna  della documentazione contabile a supporto e riscontro dei bilanci  da depositare in UK (fatture attive, passive,  registri corrispettivi, etc.) e quindi non può approvare e depositare i bilanci (che devono essere certificati da primarie società di certificazione), col rischio sino ad oggi tamponato  ma ormai imminente che   la Companies house inglese (equivalente della CCIAA Italiana) cancelli la società Global Starnet Ltd  trasferendo tutti gli asset alla Corona Inglese, come prescritto dalle norme vigenti in UK.

Per non dire, che gli ex AA.GG. si sono rifiutati di pagare i compensi alla  società di revisione inglese che dovrebbe certificare il bilancio, assumendo che era onere  della Global Starnet Ltd e non della “stabile organizzazione italiana”, non comprendendo che  la “stabile organizzazione” non ha personalità giuridica autonoma e che quindi la tesi che a tali esborsi   dovesse provvedere “altra società”  è incomprensibile (in vigenza di sequestro era onere  degli AA.GG.  provvedere tali versamenti e siccome i bilanci da certificare  riguardano gli anni 2023 e 2024 – ossia in piena vigenza dei sequestri – era di loro competenza  provvedere).

In ogni caso, anche se volessi far fronte con le mie personali finanze a tale pagamento, la mancanza della documentazione  contabile di supporto come detto impedisce qualunque deposito del bilancio in UK, oltre a rendere irregolare la posizione di una società in UK priva di documentazione contabile.

Tale pericolo di cancellazione della Global Starnet ltd  da parte della Companies House peraltro, ripetutamente segnalato dallo scrivente anche ad ADM, al Ministero ed alla Corte dei Conti, è stato totalmente ignorato.

Sperando che tali informazioni vi siano utili, nel rimanere a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti porgo

Distinti Saluti

 

Foto di Álvaro Serrano su Unsplash