L’analista di gaming Mauro Natta esamina la questione della ripartizione delle mance nei casinò, alla luce dei contratti vigenti e di qualche dubbio in materia.
di Mauro Natta
i scuso in anticipo per la lunghissima e forse noiosa introduzione alla problematica che ritengo collegabile all’art. 42 del contratto di lavoro con validità sino al 31 dicembre 2026 per i dipendenti del Casinò di Campione d’Italia.
Art. 42 del contratto di lavoro vigente: Ripartizione delle mance.
1. Per tutta la durata del presente contratto tutte le mance corrisposte dalla clientela saranno versate dai soggetti percettori alla Casa da gioco.
2. Tutto il personale avrà diritto di partecipare al monte mance nella misura massima del 50% quale compenso proveniente direttamente dai clienti del Casinò.
3. L’importo complessivo delle mance versate dai percettori sarà ripartito dall’azienda sulla base dei criteri che verranno concordati successivamente alla riapertura della Casa da gioco in conformità a quanto stabilito all’esito della contrattazione tra quest’ultima e le rappresentanze sindacali e/o Ooss. firmatarie del presente contratto.
4. L’importo pari al 50% di cui al precedente punto 2 deve considerarsi onnicomprensivo e da sottoporre all’imposta dovuta, null’altro avendo i dipendenti a pretendere nei confronti della Casa da gioco ad alcun titolo o ragione.
Non si potrebbe ammettere, a mio avviso, il disposto di cui al punto 1 per le seguenti ragioni:
Innanzi tutto cosa si intende per tutte le mance? Le disposizioni di legge vigenti pare dispongano, alla lettera i dell’articolo 3, decreto legislativo n, 314 del 1997 citano le mance corrisposte al personale tecnico delle case da gioco (croupier).
Le mance nelle case da gioco dal punto di vista del diritto del lavoro, tanto per introdurre un argomento non nuovo ma che quanto leggo me lo fa ritenere ritornato di attualità.
Premesso che le mance interessano il rapporto di lavoro solo in quanto siano regolamentate dal contratto di lavoro.
Di regola il fenomeno della mancia esaurisce la sua rilevanza nel rapporto utente del servizio – lavoratore; in tale rapporto la mancia è una attribuzione gratuita.
Assume altra veste quando, come nel caso dei dipendenti delle case da gioco, essa ha peculiari caratteristiche in considerazione delle quali il fenomeno è compreso nei contratti collettivi o individuali di lavoro quali elemento giustificante una retribuzione di lieve entità.
Con sentenza 9 marzo 1954, n. 672, la Cassazione prendeva in esame il caso specifico dei dipendenti delle case da gioco, concludendo riportandone una parte:
– la mancia assume carattere retributivo quando il contratto di lavoro la include e congloba nel trattamento economico dei dipendenti;
– il patto che attribuisce all’azienda una parte delle mance non è nullo per mancanza di causa dato che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per riceverle. Si noti la motivazione che si ritrova nell’art.3, lett. i) del Dlgs n. 314/97.
La giurisprudenza successiva non si discostava da tale orientamento. Ad esempio la sentenza della Cassazione n. 1775/1976, del 18 maggio.“Questa S.C. ha ripetutamente affermato il principio che le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione soltanto a condizione che esse costituiscano ………. e sempre che le parti abbiano attribuito alle mance, in sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede”.
Ecco una osservazione che potrebbe avere un peso consistente nella determinazione di integrazioni in tema costo del lavoro.
La Corte d’Appello di Venezia, in causa Inps contro il Comune di Venezia ed Enpals ha ritenuto che il ministro del lavoro può fissare il punto mancia agli effetti contributivi solo nei casi in cui il punto mancia assume, in base agli accordi fra Casa da gioco e dipendenti, carattere retributivo.
Vale la pena rammentare l’istituzione dello stipendio convenzionale. Unitamente alla riforma pensionistica, mi pare, del 1963.
A questo punto mi chiedo, senza poter entrare minimamente nel campo giuridico, se partendo dal fatto che le parti in causa sono due, i dipendenti addetti al gioco e l’azienda, nel caso cambino le condizioni produttive o per incremento del personale citato o per l’introduzione di giochi nuovi improduttivi o poco produttivi di mance, la percentuale di riparto debba essere rivista.
Bene inteso a condizione che dette operazioni siano state effettuate in carenza di consenso delle parti in causa.
Mi scuso se ancora una volta ritorno a un argomento che mi ero ripromesso di abbandonare, la definizione delle mance in parola che troviamo nella sentenza n. 1775 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia ai croupier recita: Il sistema mancia è retto da un uso normativo si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore…
Non si può accettare la definizione di compenso (punto 2) e non si potrebbe ammettere, in occasione del contratto da rinnovare parlando delle mance di cui al punto precedente. È certo, manca la provenienza dal datore di lavoro il che può destare preoccupazione da parte dell’azienda, ma assolutamente non si tratta di compenso ma di un uso normativo come individuato dalle citate sentenze.
Il punto 3 non può essere accettato a causa di quanto si legge nelle sentenze della Corte di Cassazione citate. La ripartizione delle mance ai dipendenti tecnici (croupier) avviene in base al regolamento approvato esclusivamente dai percettori che ne possono, a maggioranza, suddividerle come meglio credere ma non con l’intervento del datore di lavoro: così mi pare ricordare.
Il punto 4 andrebbe sicuramente rivisto per chiarirne il significato che, al momento, stimo averne necessità per quanto potrebbe comportare.
Leggo su IGE; “Per quanto invece attiene al personale, la modifica testuale proposta è questa: resta inteso al riguardo (versamenti del Casinò al Comune nel 2026 e seguenti sino al 2031) che nell’ottica di garantire un costante equilibrio economico-patrimoniale della Società, il totale del costo annuo del personale… non potrà essere superiore al 28,50 percento dei proventi da gioco realizzati dalla Casa da gioco nell’esercizio di riferimento”.
Si fa riferimento alle norme relative alla formazione del bilancio societario art. 2425 del Codice civile. Ad avviso dello scrivente nel valore della produzione sono comprese le mance per la parte che compete, a seguito di accordi, all’Azienda.
A questo punto si potrebbe domandare quali sono le voci di spesa che consentono o consentirebbero la determinazione del costo del personale.
Sempre a mio personale avviso il costo del personale è così composto: retribuzione, contributi pensionistici e accantonamento per trattamento di fine rapporto. In ogni caso si deve trattare di un esborso, presente o futuro a carico del datore di lavoro.
Mi permetto di ritornare al punto 2 dell’articolo 42 in parola allo scopo dichiarato di rinnovare la richiesta del significato ascrivibile all’espressione tutto il personale.
Sono in pensione dal 2001 e, pur avendo occupato posizioni apicali nel sindacato non riesco a comprendere il disposto dell’articolo del contratto di lavoro di cui trattasi e avrei piacere di conoscerne di più, bene inteso se possibile. Sicuramente sono arrugginito ma vorrei conoscere sino a che punto.
A conforto delle nozioni che ancora rammento in materia fiscale rammento mi sono sentito in dovere di produrre quanto in premessa.
L’occasione mi è propizia per accennare alla Legge Europea del 2015 che statuisce, se non erro, la non tassabilità delle vincite conseguite nei casinò della Unione Europea ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Foto di Jamie Street su Unsplash






