Ordinanza giochi a Trezzo sull’Adda, Tar: ‘Notificare ricorso nelle forme prescritte’

Il Tar Lombardia, chiamato a decidere sull’annullamento dell’ordinanza sui giochi a Trezzo sull’Adda, concede tempo per notificare correttamente il ricorso al Comune.

 

La notifica al Comune del ricorso con cui un operatore chiede l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) dell’ordinanza del sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda avente ad oggetto “Disciplina degli orari degli esercizi commerciali – anno 2026” nella parte in cui disciplina gli orari delle sale giochi/scommesse ordinandone la “chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00” deve essere rinnovata, perché quella effettuata è invalida. Lo dispone il Tar Milano, in una ordinanza nella quale assegna al ricorrente un termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare correttamente la notifica, stabilendo che, in caso di mancato rispetto, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

I giudici hanno ritenuto irregolare la notifica del ricorso, eseguita nell’indirizzo risultante dall’indice Ipa anziché al domicilio digitale risultante dal Registro delle Pubbliche amministrazioni.

Ciò “in considerazione del fatto che la notifica all’indice Ipa è ‘validamente effettuata’” solo nel caso in cui “la pubblica amministrazione interessata non abbia comunicato il proprio indirizzo Pec”. In altre parole, spiega il Tar, a partire dal 2020 “il Registro delle P.A. continua ad essere il registro ufficiale per le comunicazioni degli atti giudiziari e tuttavia, per il caso di mancato adempimento dell’onere di comunicazione del proprio indirizzo pec da parte delle amministrazioni, è utilizzabile – solo in via residuale – l’indice Ipa, appunto dopo aver verificato che il Registro delle Pubbliche amministrazioni non contenga il domicilio digitale dell’amministrazione interessata; la semplificazione introdotta nel 2020 vale ad escludere la necessità di dover effettuare la notifica presso la sede fisica dell’ente, ma espressamente assegna una validità subordinata all’Indice Ipa”.

Nel caso di specie, “l’indice Ipa non era dunque validamente utilizzabile, essendo stato invece comunicato dall’amministrazione il proprio domicilio digitale nel Registro delle P.A.”

Il prosieguo dell’udienza in camera di consiglio è fissato per il prossimo 14 maggio.