Il Tar Lazio dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinge il ricorso presentato da alcuni operatori di gioco contro Adm e la sua applicazione della tassa di 500 milioni.
Con una sentenza, il Tar Lazio ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (che spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo) e in parte respinto un altro ricorso che era stato presentato da alcuni operatori di gioco contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con il quale si chiedeva l’annullamento del decreto Adm “avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190”, ossia la legge di Stabilità che prevedeva il versamento della cosiddetta tassa di 500 milioni di euro, nonché delle note del concessionario del 20 gennaio 2015 e 13 febbraio 2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Anche in questo caso, il Collegio osserva che “il contenzioso è piuttosto risalente (2015), dovendosi anche tenere conto del principio del giusto processo, di rilievo costituzionale (rif. art.111 Cost.), declinato anche in termini di ‘ragionevole durata’, talché, in un ponderato bilanciamento fra opposte esigenze, si ritiene opportuno definire la controversia con la presente decisione” come pure che “nei motivi di ricorso, ai quali questo giudice è vincolato, manca uno specifico motivo che palesi l’insostenibilità del contributo a carico delle società ricorrenti per la tenuta dei conti di quest’ultima. Infatti, nella sola parte del ricorso deputata all’emersione delle questioni di legittimità costituzionale, parte ricorrente postula la presunta violazione dell’art.41 Cost. ed i conseguenti riflessi sull’economicità della gestione e dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa. Di contro, l’istante in alcun modo accenna all’insostenibilità per il bilancio della ricorrente o fornisce uno specifico principio di prova sul punto, sicché tale tema, in definitiva, esula dal thema decidendum del presente giudizio, per come imprescindibilmente configurato dai motivi di ricorso. Ulteriormente, si rammenta che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio non può (pacificamente) rappresentare un’ipotesi di supplenza rispetto ad un deficit argomentativo e probatorio in cui sia incorso il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio”.
Inoltre, “il thema decidendum è senza dubbio alcuno inciso dalla sopravvenienza normativa rappresentata dall’entrata in vigore dell’art.1, co.920-921 della L.n.208/2015, a mezzo dei quali il legislatore ha, rispettivamente, abrogato il tributo a partire dall’annualità 2016 e dettato, per l’unica annualità di esercizio del prelievo straordinario in questione (2015), disposizioni interpretative che ne hanno modificato sensibilmente la conformazione. In particolare, si è stabilito che il prelievo incide su tutti gli operatori della filiera in modo proporzionale alla distribuzione del compenso e che la modalità di riparto effettivo del prelievo si fonda sugli accordi in vigore per l’annualità di riferimento (2015), senza dare luogo a rinegoziazioni”.
Ebbene, anche a fronte della “novella interpretativa, obbligati al riversamento all’entrata dello Stato sono i concessionari, i quali poi addebitano, nei rapporti interni, il dovuto ai vari operatori della filiera, inclusi pertanto i gestori degli apparecchi Awp, come la ricorrente. Nondimeno, i rapporti interni continuano ad avere un’impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, come tali (presupponenti ma comunque) estranei al rapporto concessorio fra Amministrazione concedente (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e concessionario”.
Inoltre, il decreto direttoriale impugnato, “si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (Awp e Vlt), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. Inoltre, la norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo (ossia nei rapporti interni alla filiera), regolato direttamente dalla legge (in modo peraltro differenziato: tramite rinegoziazione nella L.n.190/2014, in modo proporzionale ai vantaggi economici sussumibili dagli accordi negoziali già in vigore per il 2015, secondo la novella arrecata dalla l.n.208/2015)”.
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