L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa chiarezza sulle procedure da seguire in caso di errori quote o di malfunzionamenti o bug dei software per le scommesse sportive.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inviato a tutti i concessionari di scommesse sia su rete fisica sia online, una circolare con le direttive in merito alle procedure di corretta gestione degli errori quota non riconosciuti nonché dei malfunzionamenti e/o bug dei software di gioco, al fine di allineare i comportamenti dei concessionari.
Ecco la lettera integrale:
“Questo Ufficio ha ravvisato, nell’ultimo periodo, un incremento delle procedure di annullamento delle scommesse, non sempre conformi alla regolamentazione vigente, dovute alla asserita presenza di errori nelle quote offerte per le scommesse, o di malfunzionamenti o bug nei sistemi di gioco dei concessionari.
Al fine di uniformare i comportamenti dei concessionari nelle situazioni in cui possa risultare compromesso il corretto sinallagma dei rapporti contrattuali con i giocatori e nelle more della adozione di specifiche regolamentazioni in merito, si indicano di seguito le procedure da adottare in presenza delle problematiche riconducibili alle casistiche in oggetto.
Preliminarmente, è d’obbligo ricordare che i concessionari sono, per obbligo convenzionale, tenuti al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori e sono direttamente responsabili nei confronti dei giocatori stessi.
Compito dell’Amministrazione è la vigilanza e l’eventuale applicazione delle penali convenzionali nel caso in cui siano rilevati omessi o ritardati pagamenti.
Le procedure di seguito descritte, si intendono di ausilio per i concessionari e improntate alla collaborazione, con lo scopo di ridurre i rischi di applicazione delle penali stesse, fornendo informazioni riguardo alle corrette azioni da compiere.
Data le peculiarità e il diverso portafogli di giochi oggetto delle varie tipologie di concessioni si procederà a fornire distinte direttive in funzione del canale attraverso il quale è effettuata la raccolta.
GIOCO A DISTANZA – Fermo restando l’obbligo dei concessionari di eseguire le ordinarie procedure di accredito sul conto di gioco delle somme derivanti da una vincita del giocatore, nel caso di presenza del c.d. errore quota, come previsto dall’articolo 8 del Dm n. 145/2022, si applica quanto previsto dalla determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024.
Il concessionario, pertanto, è tenuto, ai sensi dell’articolo 3 della citata Determinazione, a presentare a Adm una istanza di riconoscimento dell’errore quota, la cui sussistenza sarà valutata esclusivamente sulla base dei criteri definiti agli articoli 4 e 7 della Determinazione stessa.
Qualora la richiesta di errore quota sia dichiarata “sussistente”, il concessionario procede a ricalcolare l’importo vinto e ad accreditare lo stesso sul conto di gioco, in caso contrario il concessionario deve provvedere al pagamento e all’accredito sul conto di gioco dell’importo calcolato sulla base della quota pattuita, essendo espressamente vietato l’utilizzo dell’istituto del rimborso fuori dai casi stabiliti dal Regolamento di gioco di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
L’articolo 2, comma 3 della Determinazione fa salva, naturalmente, l’esperibilità dell’azione innanzi all’Autorità giudiziaria competente per il concessionario ‘…all’esito delle verifiche effettuate da Adm, anche in caso di richieste giudicate improcedibili, e per le richieste di riconoscimento dell’errore quota escluse dall’applicazione del presente provvedimento’.
Tale possibilità, però, non può in alcun modo incidere sull’obbligo di accredito delle somme vinte sul conto di gioco del giocatore.
Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato riconoscimento dell’errore quota, il concessionario deve obbligatoriamente accreditare le somme sul conto di gioco e, qualora intenda tutelarsi da prelievi del giocatore che ridurrebbero la consistenza del saldo del conto di gioco (e la possibilità di ottenere la restituzione delle somme accreditate in caso di esito favorevole del contenzioso), può procedere, una volta accreditate le somme a renderle indisponibili al prelievo (e all’utilizzo per il gioco) ovvero, qualora ricorrano i presupposti, alla sospensione del conto di gioco, nelle modalità stabilite dall’articolo 14 del relativo contratto, fornendo ad Adm comunicazione motivata dell’avvenuta sospensione, con indicazione delle ricevute di partecipazione interessate dalla problematica.
Contestualmente e al fine di poter legittimamente procedere come sopra delineato, il concessionario deve rivolgersi, dandone comunicazione a Adm, all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite.
Come previsto dalla convenzione di concessione, in caso di sospensione del conto di gioco, la durata massima è fissata in 180 giorni. L’Agenzia, quale autorità amministrativa di garanzia deputata al controllo del settore, può autorizzare la proroga della sospensione fino alla definizione della vicenda giudiziaria, su richiesta motivata e documentata del concessionario.
In pendenza di giudizio, l’Agenzia può riconoscere l’efficacia di eventuali transazioni intervenute tra le parti che il giudice adito ritenga idonee a far cessare la materia del contendere.
Al termine dell’iter giudiziario, il concessionario deve comunicare ad Adm i provvedimenti emessi dal Giudice, al fine di regolarizzare la posizione contabile dei giocatori (ripristino del corretto saldo del conto di gioco) e del concessionario con riferimento, in particolare, all’eventuale ricalcolo del dovuto a titolo di Imposta Unica.
GIOCO IN RETE FISICA – Fermi restando i richiami a quanto previsto dalla Determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024, nel caso di scommesse in rete fisica, qualora sia stata presentata ad Adm istanza di riconoscimento dell’errore quota, il pagamento delle vincite avviene al termine delle operazioni di verifica svolte da Adm.
Qualora la richiesta sia dichiarata “sussistente” il concessionario provvede a ricalcolare l’importo vinto e al conseguente pagamento, in caso contrario il concessionario provvede al pagamento dell’importo calcolato sulla base della quota pattuita, essendo espressamente vietato l’utilizzo dell’istituto del rimborso fuori dai casi stabiliti dal Regolamento di gioco di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145.
Una volta che i biglietti siano transitati nello stato ‘pagabile’, il concessionario, qualora intenda tutelarsi dal rischio che i pagamenti delle vincite diventino impossibili da recuperare, deve sospendere il pagamento comunicando, tempestivamente, ad Adm la motivazione della sospensione del pagamento della vincita, con indicazione specifica degli identificativi delle ricevute di partecipazione coinvolte e chiedendo la sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei biglietti coinvolti. Contestualmente, il concessionario deve provvedere all’avvio di un’azione giudiziaria tesa ad ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con il correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite.”





