Un ex assistente capo della Polizia Penitenziaria destituito per furto aggravato ha perso il ricorso al Tar Toscana: la ludopatia non ha intaccato la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso di un ex assistente capo di Polizia Penitenziaria che era stato destituito per aver commesso alcuni furti a causa dei suoi problemi di gioco d’azzardo.
La destituzione era stata decisa dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a seguito di un procedimento disciplinare. Il ricorrente era stato condannato penalmente per furto aggravato di oggetti di valore e denaro, abusando della fiducia di persone presso cui lavorava.
Il ricorrente ha contestato la destituzione, sostenendo che la sua ludopatia ha influenzato le sue azioni, e ha chiesto l’annullamento del decreto o una sanzione meno severa. Tuttavia, il tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che il procedimento disciplinare fosse stato condotto correttamente e che la gravità delle azioni giustificasse la destituzione. Le spese legali sono state assegnate al ricorrente.
I motivi del ricorso
L’agente si era impossessato in più occasioni di oggetti di valore e denaro contante custoditi all’interno di un’abitazione di cui aveva le chiavi in virtù del rapporto di familiarità che aveva instaurato con i proprietari. Il danno venne calcolato in 30mila euro oltre ad aver abusato della fiducia delle persone offese.
Il ricorrente non aveva contestato l’incolpazione, ma sostiene di essere incorso in quelle condotte, risalenti all’anno 2012, perché affetto da ludopatia al punto da aver dilapidato il proprio patrimonio e perduto la capacità di autodeterminazione. La cura di tale disturbo sarebbe consistita in un trattamento riabilitativo presso il Servizio per le Dipendenze di Sesto Fiorentino, svoltosi dal novembre del 2016 all’aprile del 2017 con ottimi risultati, e interrotto unicamente per problemi di incompatibilità con i suoi impegni lavorativi.
La posizione dei giudici regionali
I giudici, però, non credono che la ludopatia l’abbia ridotto addirittura a non essere in grado di intendere e di volere e che i tempi in cui vennero commessi i fatti non erano allineati a quelli in cui era in cura per il suo disturbo.
Questa la spiegazione dei giudici:
Il ricorrente ribadisce che le condotte a lui addebitate, e mai contestate, sarebbero state commesse in un momento in cui egli non era in grado di controllare la propria ludopatia, versando in una condizione patologica vera e propria che, nel processo penale, non era stata fatta valere solo a causa delle difficoltà economiche che non gli avevano consentito di difendersi efficacemente in quella sede. L’assenza di certificazioni sanitarie coeve alla commissione dei fatti e attestanti la patologia sarebbe dipesa dal fatto che solo la legge di stabilità del 2015 ha stanziato risorse per la prevenzione e cura dei soggetti affetti da dipendenza dal gioco, così come l’avvio del percorso riabilitativo presso il Ser.D sarebbe successivo ai fatti oggetto di condanna penale perché solo in un secondo momento egli avrebbe maturato la consapevolezza di necessitare di sostegno psichiatrico e psicologico, fermo restando che già nel 2012 – 2013 gli erano stati diagnosticati disturbi legati all’ansia tali da renderlo temporaneamente inidoneo al servizio.
Il tema della ludopatia è stato introdotto nel procedimento disciplinare con le giustificazioni presentate dall’incolpato, il quale ne assumeva la rilevanza sotto il profilo della propria diminuita capacità di intendere e di volere e della (non) imputabilità delle condotte già oggetto di condanna penale. A corredo, era prodotta una relazione dell’U.F.C. Dipendenze della A.S.L. Toscana Centro, nella quale si attestava la presa in carico dell’odierno ricorrente presso il Ser.D di Scandicci per un disturbo da gioco d’azzardo nel periodo compreso tra il 14 novembre 2016 e il 3 aprile 2017.
Le giustificazioni dell’incolpato e la relazione della A.S.L. sono state esaminate dal funzionario istruttore, il quale non illogicamente, né irrazionalmente, ha escluso di poterne ricavare l’esistenza di una causa di non imputabilità delle condotte, e questo avuto riguardo sia alla collocazione temporale del percorso riabilitativo (di oltre quattro anni successivo ai fatti), sia al contenuto della relazione, nella quale si attesta che, nel periodo del trattamento, lo stesso ricorrente aveva riferito di una situazione caratterizzata da frequenza “occasionale” del gioco d’azzardo: nulla, cioè, che possa far presumere che l’incolpato avesse agito in preda a un vizio significativo della capacità di intendere o di volere.
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