Una sentenza del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di alcune società concessionarie di gioco pubblico che offrono il Bingo: annullata la proroga onerosa da 108mila euro da ricalcolare non in maniera forfetaria ma sui fatturati.
La sezione seconda Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di alcune società concessionarie di sale Bingo e ha annullato la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 gennaio 2025 e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Il provvedimento contestato è la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025¬2027, a firma del Dirigente ad interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo.
La manovra di bilancio aveva previsto alle società concessionarie già operanti i regime di proroga tecnica nelle more dell’avvio di una gara pubblica per l’affidamento di nuove concessioni, una proroga onerosa di 108.000 euro da versare in rate entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno. “Il nuovo e contestato intervento legislativo ha dunque disposto l’ennesima proroga delle concessioni del gioco del Bingo, unitamente ad un ulteriore rialzo, unilateralmente determinato, del canone da versare a cura dei concessionari che accettino di volere continuare l’attività.
A fronte della scadenza ab origine di siffatte concessioni, il legislatore è intervenuto disponendo, via via, la proroga tecnica delle concessioni e stabilendo l’entità dei canoni”, hanno scritto i ricorrenti.
In particolare l’avvocato Cino Benelli ha evidenziato per tutelare le ragioni delle società in questione che “alla luce dei rilievi e delle osservazioni del Consiglio di Stato nelle varie ordinanze di rimessione alla Cgue e dell’Avvocata Generale presso quest’ultima, dubita della compatibilità della legge sopravvenuta, e per l’effetto del gravato atto applicativo, con i principi del Trattato UE e della Direttiva 23/2014/UE in materia concessoria”.
Cruciale nella decisione del Tar la citazione dei ricorrenti della pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 20 marzo 2025, come noto vincolante nell’interpretazione del diritto eurounitario, che per il Collegio “dirime in modo chiaro ed esaustivo le tematiche sottese alla presente controversia”. Tutto questo nonostante la forte opposizione dell’Avvocatura dello Stato che si è opposta in tutti questi mesi all’accoglimento del ricorso principale.
Nel ricorso si contesta “la compatibilità eurounitaria della legge statale che, in ultimo (rif. .1, co.96, lett. a L.n.207/2024), ha disposto, per il periodo 1.1.2025-31.12.2026, l’ennesima proroga delle concessioni rilasciate dall’Agenzia per il gioco del Bingo, fatto salvo un ulteriore incremento del canone, asceso ad annuali 108.000,00 euro (a fronte dell’iniziale importo di euro 2.800,00 mensili, pari dunque ad euro 33.600,00, fissato dall’art. 1, comma 636, L. n. 147/2013).
La contestazione riguarda tanto il sistema della proroga tecnica in sé, ormai divenuta prassi consolidata nonostante il mancato avvio della nuova procedura di gara, sia pure con la copertura dell’intervento legislativo statale, che la previsione legata all’entità del canone dovuto ex lege per il periodo di proroga, ritenuto arbitrario, eccessivamente oneroso e comunque iniquo nella misura in cui esso non è parametrato in rapporto al reale fatturato dell’impresa. La parte ricorrente evoca tanto la violazione dei principi e dei diritti di cui agli artt.49-56 TFUE (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) che, in modo più specifico, delle regole e delle condizioni che l’art.43 della Direttiva UE sulle concessioni (2014/23/UE) fissa per la modifica ex post dei contratti di concessione”.
In conclusione il Tar Lazio ammette che “la proroga rientra nel campo di applicazione dell’articolo 43 della direttiva che regola le ipotesi di stretta interpretazione in cui la modifica della concessione è ammissibile in assenza di un nuovo procedimento selettivo”.
Tuttavia è da “escludere che la proroga tecnica delle concessioni Bingo ricada nelle ipotesi derogatorie di cui all’art.43, par. 1 e 2”. Queste le conclusioni:
* la proroga di dette concessioni è pertanto illegittima e va quindi disapplicata la legge nazionale di riferimento che l’ha prevista (nella circostanza scrutinata, in ultimo l’art. 1, comma 1047, della legge n. 205/2017);
* dall’illegittimità della proroga, e quindi dall’essere il rapporto concessorio privo di idoneo titolo giuridico (rapporto di fatto), non deriva tuttavia l’esonero, per il concessionario, dall’obbligo di corrispondere un’indennità (definita come indennità di occupazione) fino alla futura e urgente assegnazione delle nuove concessioni tramite gara pubblica;
* tale indennità dovrà essere rideterminata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non in modo astratto o forfetario, bensì tenendo conto dei fatturati dei concessionari e, comunque, reciprocamente di vantaggi e svantaggi delle parti. Quale vantaggio per il concessionario si dovrà considerare l’avere evitato l’alea di gara, e come svantaggio il mancato trasferimento dei locali;
* la rideterminazione del canone (indennità di occupazione), che dovrà avvenire tramite provvedimenti discrezionali, anche in via provvisoria, a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è funzionale ad elidere le conseguenze derivanti dal mancato esperimento della gara nonché dall’applicazione di canoni stabiliti in modo rigido dal legislatore”.






