Il sindaco e la Giunta potevano avviare l’azione giudiziaria in sede di arbitrato contro gli ex amministratori del Casinò di Campione 2011-2018 e la delibera è valida e non presenta profilo di inammissibilità.
L’amministrazione comunale di Campione d’Italia risponde al parere prodotto dai consiglieri di Campione 2.0, Simone Verda e Gianluca Marchesini redatto dall’Avv. Di Tolle, con particolare riferimento all’assunto “secondo cui la deliberazione della Giunta comunale n. 123/2024 sarebbe affetta da nullità per invasione della sfera di competenza consiliare ex art. 42, comma 2, lett. g) del DLgs. n. 267/2000 (TUEL)”. La delibera si riferiva alla richiesta di parte del consiglio comunale di lanciare un arbitrato per chiedere 80 milioni di euro ad ex amministratori della casa da gioco per la gestione dal 2011 al 2018, l’anno del fallimento e della conseguente chiusura. Secondo i due consiglieri l’atto doveva essere annullato perché prodotto dalla Giunta e non dal consiglio.
Secondo il documento prodotto dalla segreteria generale diretta dalla dottoressa Maria Vignola, invece, “il sindaco, in quanto organo del Comune-socio, esercita le funzioni assembleari nella S.p.A. quindi, può deliberare l’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., in quanto unico soggetto legittimato a esprimere la volontà dell’assemblea”.
Tutto chiaro, quindi? I due consiglieri avevano contestato l’azione e, addirittura, avevano avanzato profili di rischio danno erariale: “La verosimile nullità della delibera comunale n° 123/2024 può esser valutata come fatto generativo di danno alla Società stessa. Infatti, dal punto di vista processuale, l’azione giudiziaria in seguito intrapresa in sede di arbitrato è ora soggetta a forti rischi d’inammissibilità, per assenza della preventiva delibera ex articolo 2393 c.c.” e “si prospettano così forti rischi di responsabilità erariale a carico del rappresentante comunale che ha partecipato e votato nell’assemblea del 19 dicembre 2024”.
Il Comune di Campione ha approfondito la questione: “Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. g) del TUEL il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali…omissis… “indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.” Pertanto, uno dei compiti fondamentali del consiglio dell’ente locale è stabilire gli indirizzi strategici che devono essere seguiti dalle aziende pubbliche e dagli enti che dipendono dall’ente locale, che ricevono sovvenzioni o che sono sottoposti a vigilanza dell’ente locale stesso. Questo significa che il consiglio comunale non gestisce direttamente tutte le singole operazioni delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, ma definisce indirizzi generali, le politiche generali, gli orientamenti strategici, i criteri di funzionamento. Si tratta di un ruolo politico-amministrativo di indirizzo nei confronti delle aziende/enti collegati all’ente locale in quanto il consiglio non gestisce direttamente l’azienda o l’ ente e non può (e non deve) intervenire per ogni singola attività, ma definisce esclusivamente linee guida generali, criteri di azione (es. efficacia, efficienza, trasparenza, rispetto degli obiettivi, quali potrebbero essere quelli di sostenibilità economico finanziaria, di qualità e trasparenza dei servizi etc…), al fine di rispondere e realizzare nella maniera più idonea ed efficace i bisogni che i vari enti dipendenti sono tenuti a soddisfare”.
Secondo la posizione dell’ente la delibera di indirizzo di Giunta Comunale del 17 dicembre 2024 n.123 non ha inteso definire linee politiche o programmatiche generali, “bensì è stata una semplice condivisione politica: la giunta ha inteso condividere con il sindaco l’opportunità dell’azione di responsabilità della società, che ai sensi dell’art 2393c.c. deve essere promossa dall’assemblea. A tal fine preme rilevare che tale azione di responsabilità era già stata richiamata e sollecitata dal Tribunale nel piano concordatario, dai commissari e dai curatori ed era già stata oggetto di indirizzo nella delibera assembleare del 15.04.2021 a tutela della massa creditoria. La delibera di indirizzo in questione non produce effetti verso l’esterno, la sua esistenza o meno nulla cambia ai fini dell’azione approvata dalla delibera assembleare del 19/12/2024, unico atto ad essere condizione essenziale dell’azione che produce effetti giuridici diretti. (Cassazione. civile sez 1, 23/7/2021, n. 21245) Comune di Campione d’Italia Prot. N. 0010069 del 11-11-2025 partenza Cat. 1 Cl”
Non ha senso parlare di atto nullo: “Non essendoci stata nessuna violazione di competenza dell’organo consiliare in quanto non trattasi di indirizzo strategico generale bensì di un semplice indirizzo di condivisione con la giunta, non è assolutamente lecito parlare di nullità di un atto che non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’azione giudiziaria promossa dalla società. Infatti a norma di legge il socio unico esercita le competenze dell’assemblea (art. 2364 e segg. c.c.); se il socio unico è un ente pubblico, esso agisce tramite il suo legale rappresentante, ossia il sindaco (art. 50 TUEL)”.
Qualcosa cambia nello statuto campionese: “Anche nei comuni, se lo statuto non dispone diversamente (come nel caso del comune di Campione d’Italia), il sindaco da solo, senza l’autorizzazione della giunta, può promuovere o resistere nelle liti giudiziarie ( CASS. CIV., sez. I, 18 agosto 2023, n. 24817). A maggior ragione in una società (SPA) partecipata dal comune, dove è soltanto la legge che attribuisce alla competenza dell’assemblea la promozione della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, nessun valore giuridico può essere attribuito ad atti amministrativi di giunta o di consiglio che dovessero intervenire per autorizzare, ovvero indirizzare o negare l’azione in parola, essendo la promozione dell’azione di competenza esclusiva dell’organo assembleare. Ai sensi dell’art 2393 del c.c. compete esclusivamente all’assemblea dei soci il potere di deliberare sia la promozione dell’azione sociale di responsabilità, sia la rinuncia all’esercizio di tale azione, sia approvare una transazione. Pertanto, solo la mancanza della delibera assembleare autorizzativa del 19 dicembre 2024 costituirebbe un vizio che avrebbe determinato la nullità assoluta e insanabile dell’azione di responsabilità promossa con la domanda arbitrale (Cass. civile sez 1, 23/7/2021, n. 21245), e non certamente una mera delibera di indirizzo non strategico deliberata dalla giunta comunale che nulla aggiunge o toglie alla competenza dell’assemblea, avendo solo valore di condivisione politica”.
Secondo la segreteria generale il richiamo giurisprudenziale (TAR Lombardia- sentenza Sez. III, n. 1622/04) contenuto nel parere è inconferente: “Nel caso esaminato dal Tar si trattava del trasferimento di decisioni (scelte), competenze di spettanza esclusiva del consiglio a favore della giunta mediante modifiche statutarie. Nel nostro caso nessuna competenza è stata sottratta al consiglio. La non “ostensione” della delibera 123/2024 né in sede assembleare, né in occasione della domanda di arbitrato, è determinata dal fatto che appunto non si trattava di atto necessario e propedeutico all’azione di responsabilità”, hanno concluso.






