Una lunga massima dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai nuovi operatori di gioco online fissa ulteriori termini per l’iter del riordino e per il pagamento della seconda tranche: oltre il 60% dei conti non ha effettuato sub registrazioni.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha scritto ai nuovi operatori di gioco online con un documento a firma del dirigente Antonio Giuliani, confermando l’avvio delle concessioni rilasciate in esito alla procedura ad evidenza pubblica ex art.6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n.41”.
Tutto nei tempi, quindi, visto che “il 12 novembre alle ore 23.59.59 cesserà l’efficacia delle attuali concessioni per la raccolta del gioco a distanza e, come previsto dall’articolo 4.6. delle Regole Amministrative, a decorrere dalle ore 00.00 del 13 novembre sarà possibile, per codesti aggiudicatari, procedere all’effettiva assunzione del servizio del gioco derivante dalla concessione rilasciata – proseguono – da attivarsi non oltre sei mesi dal rilascio della concessione”, scrive ancora Adm.
Seconda tranche da 3 milioni
Buone notizie per il procedimento ma arriva anche il momento del pagamento: “Al fine dell’attivazione del servizio, codesti aggiudicatari dovranno procedere, al preventivo versamento della seconda tranche del corrispettivo una tantum, pari a 3 milioni di euro per concessione aggiudicata, sul capitolo di entrata di capo V, n. 2337 “Entrate derivanti dalla partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici attraverso il canale a distanza”.
Maggio 2026 si parte
Fissata anche un’altra scadenza, il 14 maggio 2026: “Come già noto a tutti gli aggiudicatari, onde evitare soluzioni di continuità nella raccolta e consentire a tutte le Società di avere il tempo necessario per adeguare i propri sistemi di raccolta dei giochi pubblici alla nuova disciplina tecnica introdotta con gli atti di gara, l’attivazione effettiva del gioco, secondo le modalità previste dalle Regole Tecniche, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della concessione”.
Tuttavia la possibilità di procrastinare l’avvio delle nuove modalità è una “facoltà accordata ai concessionari che non esclude la possibilità di avviare la concessione, sin dal 13 novembre 2025, secondo le disposizioni delle regole tecniche della gara. In questa prospettiva, è auspicabile che l’esordio delle nuove modalità di raccolta avvenga prima della scadenza del termine, sia per dare effettività alle nuove regole concessorie, sia per evitare sovrapposizioni e ingorghi dei sistemi tecnologici che potrebbero verificarsi allorché tutti i concessionari attivassero i loro sistemi a partire dal 14 maggio 2026”.
Si scende poi nel tecnico con molte indicazioni riservate ai concessionari e sempre riferite al passaggio cruciale del 12-13 novembre 2025.
Allarme conti gioco dalle skin
Un tema sembra destare preoccupazione ai Monopoli e cioè il numero di subregistrazioni (cioè il passaggio dei conti gioco dalle skin alla concessione titolare, Ndr) avvenute nel periodo 8 ottobre 2025 – 31 ottobre 2025 è emerso che, in media, oltre il 60% dei titolari di conti di gioco attivi non ha effettuato sub-registrazioni nel periodo esaminato. Conseguentemente, i titolari dei conti di gioco interessati non sono stati raggiunti da alcuna comunicazione riguardo all’avvio delle nuove concessioni”.
Come tutelare i saldi dei player
Ecco, però, la soluzione: “Al fine di tutelare i giocatori che vogliano effettuare il prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco ovvero siano intenzionati a continuare ad usufruire dei servizi di gioco e per fornire la massima informazione, in deroga alle disposizioni dettate con la circolare n. 671665 del 28 ottobre 2025 e, comunque, fino al 31 dicembre 2025, è consentito a codesti concessionari, di non richiedere la rimozione dei siti da parte dei “Fornitori di connettività alla rete Internet (ISP)” nei server DNS, fermo restando il divieto di re-indirizzamenti. Sui siti pre-esistenti e non più utilizzabili (in quanto skin o facenti capo ad operatori cessati o confluiti nei concessionari aggiudicatari) dovrà, unicamente, essere presente una comunicazione, in forma statica, contenente, unicamente, informazioni ai giocatori riguardo alle modalità di prelievo (per i concessionari che termineranno la raccolta del gioco il 12 novembre p.v. o per i giocatori che non intendano accettare il nuovo contratto di gioco) e di rinvio al sito del concessionario su cui potranno continuare ad usufruire dei servizi offerti (per i concessionari aggiudicatari che hanno cambiato sito o chiuso le skin)”, ha concluso Adm.






