Adm Sicilia, online nei locali: annullata sanzione Balduzzi da 20mila euro

Applicata in Sicilia la sentenza 104 della Corte di Cassazione che ha giudicato illegittimo il divieto di pc negli esercizi pubblici per giocare online.

Trova applicazione la sentenza 104 della Corte di Cassazione che aveva giudicato illegittimo il divieto di mettere a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online.

È l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sicilia a richiedere l’annullamento in autotutela di un’ordinanza di ingiunzione a carico del titolare di un esercizio.

L’annullamento siciliano

L’ufficio di Catania a seguito della sentenza in questione che ha annullato il decreto Balduzzi convertito in legge nel 2012, ha annullato la sanzione amministrativa prevista dalla norma in 20mila euro. L’annullamento in autotutela ha bloccato “l’ordinanza ingiunzione prot. n. 46748 del 17.07.2023, quale provvedimento sanzionatorio, emesso a carico del sig. Coco Alessandro, titolare dell’esercizio, oggetto di contestazione e della presente lite.

Tale provvedimento di annullamento, che si allega, è stato notificato a controparte via PEC con prot. 50683 del 17/09/2025, e finalizzato a conformarsi al nuovo quadro giuridico. Pertanto, a seguito dell’annullamento in autotutela, è venuto meno l’interesse della scrivente Amministrazione alla prosecuzione del presente giudizio, tenuto conto che la sanzione amministrativa è stata rimossa e non residua interesse all’instaurazione o prosecuzione del giudizio”, scrivono da Adm.

La sentenza della Cassazione

Ricordiamo che la disposizione abolita dalla Cassazione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Essa, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.

La dichiarazione di illegittimità del divieto ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge numero 208 del 2015 nella misura fissa di ventimila euro. La Corte ha, infine, precisato che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.