L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce delle indicazioni sulla regolarità fiscale e contributiva delle ricevitorie del Lotto.
Con una circolare indirizzata alle direzioni territoriali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce delle indicazioni sulla regolarità fiscale e contributiva delle ricevitorie del Lotto, rispondendo così alle richieste di chiarimento pervenute con particolare riferimento “alla mancanza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali”.
A tale proposito, il direttore giochi Mario Lollobrigida chiarisce che “tale requisito non è previsto, infatti, né dalla disciplina generale contenuta nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293, né dalla normativa speciale che regola le assegnazioni delle ricevitorie articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e normativa secondaria di riferimento”.
Richiamando il Decreto ministeriale 21/02/2013, n. 38, Adm evidenzia che “tale requisito deve essere soddisfatto al momento dell’assegnazione della privativa sui tabacchi, all’interno della quale potrebbe, eventualmente, essere istituita una ricevitoria” e che “tale norma non è direttamente applicabile alle ricevitorie in quanto l’intera normativa secondaria appena richiamata non può che riferirsi solo alle concessioni di vendita del tabacco, giusta il disposto della norma primaria di riferimento”.
Soccorre, a tal proposito “l’articolo 30, comma 1, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede, con specifico riferimento al settore dei giochi pubblici, che ‘…non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’” e “tale disposizione trova evidentemente applicazione anche per quanto concerne le ricevitorie del lotto.
Risulta, pertanto, necessario che la rilevazione della presenza di violazioni della specie debba essere preventiva e, quindi, accertata fin dal momento della presentazione dell’istanza – sia per
l’immissione nelle graduatorie di cui all’art. 1 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.”
Va da sé “che il predetto requisito – rectius l’assenza di violazioni – debba essere posseduto per l’intera durata della concessione.
Pertanto, le strutture territoriali assicureranno, anche successivamente al rilascio della concessione, i dovuti controlli periodici sulla regolarità fiscale e contributiva dei ricevitori del Lotto”.
Nell’ambito della valutazione conseguente all’accertamento di un debito di tale natura, “è necessario tenere, in ogni caso, presente quanto disposto dall’articolo 48-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, che, in tema di pagamenti che la pubblica amministrazione effettua nei confronti di privati, dispone che la stessa sia tenuta a verificare che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento di tali oneri, fissando in euro 5.000, ai fini della verifica della regolarità contributiva e fiscale, il limite minimo per accertare la presenza di violazioni”.
A tal proposito, Lollobrigida richiama la recente sentenza del 28 luglio 2025, n. 138 – “relativa alla legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla definizione del concetto di ‘gravità’ delle violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi fiscali e contributivi”, nella quale la Corte Costituzionale afferma che “La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate ‘gravi’ e causino l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l’esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici.”
Tale sentenza, pertanto, osserva Adm, “riconosce la necessità di una rilevanza di carattere generale al medesimo concetto” anche laddove “questo non sia espressamente richiamato. Se tale è la portata del disposto interpretativo di cui alla citata sentenza, non si può non intendere che – rispetto al citato art. 30 del decreto-legge 124/2019 – si debba ritenere necessario considerare la mancanza del requisito della regolarità fiscale e contributiva solo nei casi in cui le violazioni accertate siano da considerarsi “gravi” secondo il parametro individuabile, in via generale, nella norma del codice dei contratti”.
Pertanto, si ribadisce che “l’impossibilità di procedere all’assegnazione della concessione o di mantenere una ricevitoria del lotto si realizza se, e soltanto se, la violazione sia da considerare grave, ossia superiore a euro 5.000” e “sempre nella logica di applicare la predetta norma di cui all’articolo 30 alla luce dei principi contenuti nell’intero sistema ordinamentale, si rende opportuno tenere in considerazione anche altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2023.
In particolare, non si ritiene una violazione ostativa per il rilascio o per il mantenimento della concessione per la raccolta del gioco del Lotto l’ipotesi in cui il richiedente – pur versando in una situazione debitoria, anche grave – si trovi in una delle condizioni di cui all’articolo 95, comma 2, D. lgs. 36/2023”.
In ordine agli aspetti procedurali, “gli uffici competenti, una volta effettuati i controlli predetti, avranno cura, in caso di assenza di violazioni, di inserire l’istanza presentata nell’applicativo volto alla formazione della graduatoria annuale”.
Nella circostanza, invece, in cui sia accertata una “grave violazione” a carico del richiedente, “la struttura competente predisporrà una nota di preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di ricevitoria già esistente, una nota di avvio del procedimento di revoca della concessione.
Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero valutate negativamente le eventuali osservazioni presentate dal richiedente, codeste Direzioni comunicheranno al richiedente il rigetto dell’istanza; in caso contrario procederanno alle attività istruttorie previste dalle disposizioni in materia di assegnazione delle ricevitorie”.







