Dl Sport, niente da fare in Aula in Senato per emendamenti e Odg sul gioco

Respinte o dichiarate improcedibili tutte le proposte relative al gioco nell’ambito della discussione in Aula in Senato sul Dl Sport.

 

Via libera dell’Aula del Senato al Ddl n. 1978 di conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 108/2026 in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità.
Nella discussione ed esame degli emendamenti e ordini del giorno che hanno preceduto il voto, si è parlato anche delle proposte relative al gioco, che sono state tutte o respinte o dichiarate improcedibili.

In particolare, è stato respinto l’emendamento a firma dei senatori del Movimento 5 stelle Bevilacqua, Pirondini, Aloisio e Barbara Floridia 01.1 che chiedeva di premettere al’articolo 1 le seguenti disposizioni: “(Criteri di accessibilità alla pratica sportiva e tutela della legalità)
1. Le disposizioni in materia di sport di cui al presente decreto legge sono attuate nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione e del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, assicurando, ove compatibile con la natura degli interventi, la più ampia accessibilità alla pratica sportiva, con priorità per minori, persone con disabilità, nuclei familiari in condizione di svantaggio economico e realtà sportive dilettantistiche.
2. I benefici, i contributi, le agevolazioni e gli affidamenti previsti dal presente decreto legge sono altresì subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro. Negli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto è vietata ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro, nei limiti e secondo le previsioni della normativa vigente”.

Improcedibile invece l’emendamento dei senatori del Pd D’Elia, Verducci, Crisanti e Rando 6.2 che chiedeva che “al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate ai sensi del comma 1-ter, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.
1-ter. L’aliquota dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 21 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis, assicurandone la destinazione al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.”

Su questo emendamento, in fase di valutazione in quinta commissione Bilancio, chiamata a esprimere il suo parere all’assemblea, la sottosegretaria al Mef Sandra Savino aveva espresso il parere negativo del Governo, “in quanto la misura è suscettibile di determinare una contrazione delle giocate per l’aumento della tassazione, tali da non assicurare le entrate previste dalla proposta emendativa da destinare alle finalità della predetta proposta”.

Respinto infine l’ordine del giorno a prima firma della senatrice M5S Dolores Bevilacqua sul quale era stato espresso parere favorevole, ma con una riformulazione che non è stata accettata dalla firmataria, che ha motivato così il suo no: “Con l’ordine del giorno G1.1, ma anche con il precedente emendamento, chiedevamo una cosa semplice. Nel 2015, l’allora capo di Fratelli d’Italia all’opposizione, e oggi Presidente del Consiglio, si esprimeva con parole molto nette in merito al gioco d’azzardo. Giorgia Meloni diceva che il gioco d’azzardo dovrebbe essere trattato come la dipendenza da fumo; pertanto, così come sui pacchetti delle sigarette c’è scritto che il fumo nuoce gravemente alla salute, lo stesso andava fatto con il gioco d’azzardo e dunque negli impianti sportivi non si sarebbe dovuto procedere alla pubblicità e all’incentivo di questo tipo di pratiche.

Chiedo ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli di Fratelli d’Italia, cosa vi ha fatto cambiare idea, visto che con questo ordine del giorno noi chiediamo, tra le altre cose, esattamente che il bene pubblico e la salute pubblica, che sono uguali a quelli del 2015, trovino tutela e rispetto da parte del Governo e del Parlamento.

In questi luoghi, che dovrebbero essere di accrescimento dal punto di vista dei valori sportivi, non può trovare spazio la pubblicità al gioco d’azzardo. Mi appello quindi alla maggioranza affinché riveda la propria posizione, riconsideri il contenuto di questo ordine del giorno e lo approvi così com’è”.

Si è dunque andati al voto nella versione originaria, che è stata respinta. Esso chiedeva l’impegno del Governo “a valutare l’opportunità di:

adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che le disposizioni in materia di sport contenute nel presente decreto siano attuate nel pieno rispetto del valore educativo e sociale sancito dall’articolo 33 della Costituzione, garantendo la priorità d’accesso alle attività per i minori, le persone con disabilità e le famiglie in condizione di svantaggio economico;

garantire che l’erogazione di benefici, contributi e agevolazioni, nonché l’affidamento della gestione di impianti, siano rigorosamente subordinati al rispetto del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro;

assicurare che all’interno di tutti gli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto sia vietata, nei limiti della normativa vigente, ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di scommesse e giochi d’azzardo”.