Elenco Ries, Tar Campania: ‘Sentenza su gioco illecito fa venire meno requisito per iscrizione’

Il Tar Campania evidenzia che per restare iscritti all’elenco Ries occorre non avere riportato condanne relative ad attività di gioco non lecite.

 

“Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (prot. n-Omissis-) del 09.09.2011, ‘In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni: a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per: (…) reati riconducibili ad attività di gioco non lecito’. È pacifico nel presente giudizio che il ricorrente è stato condannato con sentenza
irrevocabile per il reato di cui all’art. 4 L. n. 401/1989, secondo cui ‘0’1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito (…)’. È evidente pertanto che la suddetta condanna determina la sussistenza di un reato riconducibile ad attività di gioco non lecito e la conseguente mancanza del requisito all’art. 5 citato“.

Lo rileva il Tar Campania, nella sentenza con la quale ritiene “infondati” tutti i motivi di ricorso presentati da un operatore iscritto all’elenco unico Ries per gli anni 2024 e 2025, nella sezione relativa agli apparecchi da intrattenimento. Adm aveva avviato il procedimento di sospensione e cancellazione dall’elenco, disponendo anche il blocco del collegamento telematico degli apparecchi, con effetti immediati sull’attività.

Secondo il collegio “il provvedimento impugnato” aveva “una natura necessariamente vincolata e non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso”. Inoltre, “la sopravvenuta (in data 26.05.2026) ordinanza di accoglimento dell’istanza di riabilitazione proposta dal ricorrente non avrebbe potuto svolgere alcun effetto sulla serie procedimentale in questione, definita con il provvedimento impugnato, emesso in data 23.01.2026.
È evidente infatti che la sopravvenienza di un provvedimento riabilitativo non potrebbe in alcun modo integrare gli estremi di un vizio di legittimità inficiante un provvedimento emesso in un momento in cui la suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza non era stata ancora emanata“.