Scommesse e distanziometro: il Comune non deve garantire locali pronti o economici per la delocalizzazione

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso: la pianificazione urbanistica non dipende dalle esigenze del singolo operatore.

Il Comune può individuare le aree destinate alla delocalizzazione delle sale scommesse senza essere tenuto a garantire ai gestori la disponibilità di immobili già pronti o economicamente sostenibili. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato in una sentenza pubblicata il 22 luglio, con la quale è stato respinto l’appello presentato contro il provvedimento di chiusura di una sala scommesse situata a una distanza inferiore a quella consentita da un luogo sensibile.

La vicenda trae origine dall’applicazione della normativa regionale sul cosiddetto “distanziometro”, che impone la chiusura o la delocalizzazione delle attività di gioco collocate entro 500 metri da scuole, luoghi di culto, impianti sportivi e altri siti ritenuti sensibili. Dopo l’avvio del procedimento amministrativo, il gestore aveva ottenuto una prima proroga per trasferire l’attività, individuando successivamente un nuovo immobile. Il progetto di trasferimento, tuttavia, è stato respinto perché ritenuto incompatibile con la disciplina urbanistica comunale, determinando il diniego di una seconda proroga e la conseguente chiusura dell’esercizio.

Nel ricorso veniva sostenuto che la combinazione tra la mappatura dei luoghi sensibili e le norme urbanistiche producesse un effetto di fatto espulsivo nei confronti del gioco pubblico, rendendo impossibile reperire locali concretamente utilizzabili all’interno del territorio comunale. Secondo questa impostazione, le aree teoricamente disponibili sarebbero risultate, nella pratica, non idonee o economicamente insostenibili per consentire la prosecuzione dell’attività.

Il Consiglio di Stato ha però confermato le conclusioni già raggiunte in precedenti pronunce sullo stesso territorio, osservando che gli accertamenti tecnici eseguiti avevano già escluso l’esistenza di un effetto espulsivo generalizzato. I giudici hanno ricordato che la pianificazione comunale deve assicurare la presenza di aree urbanisticamente idonee alla localizzazione delle attività, ma non può essere modellata sulle esigenze economiche o organizzative del singolo operatore.

Nella motivazione viene inoltre chiarito che le difficoltà legate al reperimento di un immobile già disponibile, ai costi di realizzazione di nuove strutture o alla convenienza economica dell’investimento rappresentano valutazioni imprenditoriali che non incidono sulla legittimità degli strumenti urbanistici adottati dall’amministrazione. La verifica dell’eventuale effetto espulsivo, spiegano i giudici, deve essere condotta sulla base di parametri oggettivi validi per tutti gli operatori e non sulle condizioni soggettive della singola impresa.