Pronuncia importante del Tar Lazio a favore del Ministero e contro Hippogroup Capannelle.
l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da Hippogroup Roma Capannelle contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in merito alla ripartizione delle sovvenzioni per il settore ippico relative all’anno 2025. Con la sentenza n. 12402/2026, pubblicata il 7 luglio dalla Sezione Quarta Quater, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del decreto direttoriale del 7 maggio 2025 con cui il Masaf aveva assegnato i contributi alle società di corse italiane.
Al centro della controversia c’era la contrazione dei fondi disponibili per l’anno 2025, che secondo la ricostruzione della società ricorrente avrebbe determinato per l’ippodromo romano una riduzione della sovvenzione superiore rispetto a quella subita da altri impianti collocati in posizioni di graduatoria inferiori. Hippogroup Roma Capannelle, gestore dell’ippodromo capitolino per le discipline del Trotto e del Galoppo, aveva ottenuto lo status di ippodromo “Istituzionale” in entrambe le categorie, con il quarto posto nella graduatoria del Trotto e il secondo in quella del Galoppo. Nonostante questo posizionamento, la società ha ricevuto una sovvenzione di 4.424.878,25 euro, con un taglio del 19,81% rispetto all’anno precedente, a fronte di una contrazione generale delle risorse stimata intorno al 16%. Per la ricorrente si trattava di un esito manifestamente iniquo, in contrasto con i criteri fissati dal decreto ministeriale del 25 marzo 2025 che prevedeva, tra gli altri parametri, un riconoscimento aggiuntivo legato alla valenza degli impianti nel comparto ippico nazionale.
Il Collegio, richiamando un proprio precedente dello scorso febbraio, ha ribadito che la sovvenzione pubblica non genera in capo al beneficiario un diritto soggettivo al mantenimento del medesimo livello di contribuzione nel tempo, potendo l’amministrazione modificare i criteri di riparto in base al mutare delle risorse disponibili, purché la scelta resti coerente con i principi di ragionevolezza e non discriminazione. La sentenza si segnala per dei richiami importanti alla natura giuridica delle sovvenzioni alle società di corse, senza che questo determini un automatismo nella “pretesa” di risorse pubbliche: il beneficio economico, chiariscono i giudici, resta destinato a sostenere solo in parte un’attività di interesse generale, lasciando comunque al soggetto beneficiario una quota di alea sulla sostenibilità economica della propria gestione.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che la ricorrente non ha fornito una prova di resistenza in grado di indicare quale sarebbe stato l’importo corretto, e che il Ministero, avendo agito entro la percentuale fissata dal proprio autovincolo, non era nemmeno tenuto a un obbligo di motivazione rafforzata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni trattate.






