Tar Lazio, annullate parte delle penali Adm a un concessionario: tetto 11% da calcolare separatamente per Awp e Vlt

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e richiama i recenti orientamenti del Consiglio di Stato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto solo in parte il ricorso presentato da un concessionario del settore dei giochi pubblici contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ridimensionando l’impianto sanzionatorio applicato alla società per presunte inadempienze nella gestione della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento riferite al periodo 2014. La sentenza, pubblicata il 6 luglio dalla Sezione Quarta Ter, presieduto da Rita Tricarico con relatore Luca Biffaro, riporta al centro del dibattito giuridico la natura delle penali previste dalle convenzioni di concessione per il gioco pubblico e i criteri con cui l’Amministrazione può quantificarle a distanza di anni dai fatti contestati. La società ricorrente è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe.

Il contenzioso nasce da un provvedimento con cui Adm, nel giugno 2023, aveva concluso un procedimento avviato l’anno precedente per il mancato rispetto di alcuni livelli di servizio previsti dall’Allegato 2 della convenzione di concessione, relativi in particolare alla verifica dell’integrità del software degli apparecchi Vlt e alla trasmissione dei dati contabili al sistema di controllo. L’importo delle penali, inizialmente prospettato in oltre 25mila euro, era stato ridotto in sede di contraddittorio a 13.361,44 euro. Il concessionario aveva comunque impugnato l’atto davanti al Tar, articolando quattro motivi di ricorso incentrati sulla tardività della contestazione, sull’applicazione retroattiva dei criteri di calcolo fissati da una determinazione direttoriale del 2021 e sulle modalità con cui era stato individuato il tetto massimo delle sanzioni applicabili.

Sul primo fronte, quello della tempestività, i giudici amministrativi hanno respinto le doglianze della società, richiamando un principio già affermato dal Consiglio di Stato lo scorso marzo: le penali previste dalla legge 220 del 2010 hanno natura di clausola penale contrattuale, e non di sanzione amministrativa in senso proprio, con la conseguenza che il termine entro cui l’Agenzia può farne applicazione non è quello di novanta giorni previsto per gli illeciti amministrativi, ma quello decennale di prescrizione stabilito dal codice civile. Su questa base il Tar ha escluso sia l’illegittimità della contestazione tardiva sia quella dell’applicazione dei criteri di calcolo introdotti nel 2021, ritenendo che la determinazione direttoriale si sia limitata a specificare parametri già previsti dalla convenzione originaria del 2013, senza introdurre alcuna modifica sostanziale ai minimi e ai massimi edittali già noti al concessionario.

Il terzo motivo di ricorso, invece, ha trovato pieno accoglimento. La società contestava il metodo con cui Adm aveva calcolato il tetto massimo annuale delle penali applicabili, fissato dalla convenzione all’undici per cento del compenso effettivo percepito dal concessionario. Secondo l’Agenzia, tale soglia andava calcolata sommando i ricavi generati dagli apparecchi Awp e da quelli Vlt; per la società ricorrente, i due sistemi di gioco dovevano invece essere considerati separatamente. Il Tar ha dato ragione al concessionario, richiamando alcune sentenze del Consiglio di Stato dello scorso marzo che hanno già censurato lo stesso automatismo di calcolo adottato da Adm. Nel richiamare quei precedenti, i giudici hanno osservato che il calcolo separato risulta «maggiormente in linea con la formulazione letterale delle suddette disposizioni» e con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, oltre a condurre “all’applicazione di penali non manifestamente eccessive”.

Anche il quarto motivo di ricorso ha ottenuto un parziale accoglimento. Il collegio ha confermato la legittimità della penale relativa alla verifica dell’integrità del software, dopo un’articolata attività istruttoria che ha coinvolto un verificatore nominato dallo stesso Tribunale per accertare se un messaggio telematico del maggio 2014 fosse stato effettivamente ricevuto dal sistema di gioco della società. Diversa sorte, invece, per la penale relativa alla trasmissione dei dati contabili: i giudici hanno riconosciuto che, fino al 21 maggio 2014, il sistema di comunicazione con Adm presentava criticità tecniche documentate, legate all’aggiornamento del protocollo allora in corso, tali da rendere non attribuibili alla società i ritardi contestati in quel periodo. Accolta anche la censura relativa ad alcune segnalazioni di errore generate da puntate effettuate a cavallo della mezzanotte, per le quali all’epoca non esisteva ancora una regola tecnica che imponesse la contabilizzazione unificata delle operazioni nella stessa giornata.

Alla luce di queste conclusioni, il Tar ha annullato sia la penale relativa alla trasmissione dei dati contabili sia, più in generale, l’intero impianto sanzionatorio nella parte in cui il tetto massimo era stato calcolato sommando i compensi dei due sistemi di gioco, lasciando però ad Adm la possibilità di riapplicare le sanzioni seguendo i criteri corretti indicati in sentenza, ovvero il calcolo separato della soglia dell’undici per cento per gli apparecchi Awp e per i sistemi Vlt. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, mentre il compenso dovuto al verificatore nominato nel corso del giudizio è stato posto a carico di Adm e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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