Il Consiglio di Stato interviene sulla migrazione di un Ctd emerso a un diverso concessionario senza coinvolgere quello originario, confermando la sentenza del Tar e ritenendo legittimo l’operato di Adm.
Con una sentenza, il Consiglio di Stato interviene sulla possibilità, per un Centro trasmissione dati (Ctd) emerso ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, di migrare verso un diverso concessionario senza il coinvolgimento del concessionario originario nel procedimento amministrativo, confermando integralmente la sentenza del Tar Lazio e ritenendo anch’esso l’operato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). In particolare, il CdS esclude che il concessionario uscente sia titolare di una posizione giuridica qualificata tale da imporne la partecipazione al procedimento.
Punto centrale della sentenza è che il rapporto tra concessionario e Ctd è di natura contrattuale e privatistica e non ha invece natura pubblicistica. Dunque, si legge, “deve disattendersi la tesi della sussistenza di un rapporto trilaterale coinvolgente il concessionario cui è correttamente riconosciuto il ruolo di mero collettore che si risolve nella messa a disposizione del proprio collegamento mediante atto di adesione alla dichiarazione di emersione del Ctd con assunzione degli ulteriori impegni sopra descritti la cui regolazione è affidata alla libera negoziazione delle parti”.
Il Consiglio di Stato osserva che il vero rapporto di rilievo pubblicistico è esclusivamente quello tra Adm e Ctd, mentre il concessionario interviene soltanto perché mette a disposizione il proprio collegamento al totalizzatore nazionale e assume alcuni obblighi economici e organizzativi.
Inoltre, il Consiglio di Stato statuisce che il Ctd, essendo titolare del diritto alla raccolta delle scommesse, può modificare il concessionario attraverso il quale utilizzare il collegamento al totalizzatore nazionale. La migrazione costituisce una scelta imprenditoriale del Ctd. Dunque, “la scelta di collegamento con un nuovo e diverso concessionario rientra nelle facoltà collegate al diritto alla raccolta del gioco del Ctd” e l’eventuale scioglimento del rapporto con il precedente concessionario riguarda esclusivamente i rapporti contrattuali tra privati.
Il CdS afferma poi che la libertà del Ctd di scegliere il concessionario costituisce conseguenza della titolarità del diritto di raccolta e non può essere limitata dal precedente concessionario. Inoltre, prosegue il CdS, respingendo la tesi dell’appellante secondo cui la procedura di emersione avrebbe dato vita a un rapporto amministrativo trilaterale, “Il concessionario […] resta estraneo al rapporto con l’amministrazione” e la sua adesione alla dichiarazione di emersione serve soltanto ad attestare la disponibilità del collegamento al totalizzatore nazionale e ad assumere alcuni obblighi economici, ma non lo rende parte del rapporto amministrativo.
Inoltre, si legge ancora nell’articolata sentenza, “deve smentirsi la ricostruzione dell’assenso alla migrazione quale esercizio del potere di autotutela”, in quanto la migrazione non deriva da una decisione dell’amministrazione volta a ritirare un precedente provvedimento, ma “trova causa in una volizione del Ctd che decideva di migrare verso altro concessionario” e l’amministrazione si limita a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Dunque, il concessionario “non è titolare di alcuna posizione qualificata” e possiede soltanto “un mero interesse di fatto al mantenimento di un rapporto contrattuale potenzialmente vantaggioso.”
Le eventuali controversie derivanti dalla cessazione del rapporto contrattuale devono essere risolte davanti al giudice civile.
LE CONCLUSIONI – In sostanza, la sentenza afferma che, nella procedura di emersione dei Ctd prevista dalla legge n. 190/2014, il soggetto centrale del rapporto amministrativo è il Ctd, mentre il concessionario svolge un ruolo meramente strumentale, limitato alla messa a disposizione del collegamento al totalizzatore nazionale.
Da questa ricostruzione discendono tutte le conclusioni del Consiglio di Stato: il concessionario non è parte di un rapporto amministrativo trilaterale, non ha diritto a essere coinvolto nella procedura di migrazione verso altro concessionario, non può invocare le garanzie partecipative della legge n. 241/1990 e conserva esclusivamente le tutele derivanti dal rapporto contrattuale, azionabili davanti al giudice civile.






