Tar Sardegna: debiti contributivi, la rateizzazione non salva la licenza scommesse

La Questura di Cagliari aveva revocato l’autorizzazione a un operatore con oltre 97mila euro di irregolarità. Il tribunale amministrativo conferma: pagare dopo non cambia nulla.

Avere un piano di rientro con l’Inps non basta a tenere aperto uno sportello scommesse. Lo impara a proprie spese un operatore sardo, dopo che il Tar Sardegna ha confermato con la sentenza n. 989 del 2026 la revoca della licenza disposta dalla Questura di Cagliari nell’ottobre 2025. Una pronuncia che fissa un principio netto: chi accumula irregolarità contributive definitivamente accertate perde il diritto a gestire attività di gioco pubblico, e nessuna regolarizzazione successiva può rimettere in discussione quel giudizio.

Tutto nasce da una verifica incrociata tra la Questura e gli enti previdenziali. Dall’incrocio dei dati emerge un quadro pesante: oltre 92.000 euro di contributi non versati nella gestione datori di lavoro Inps, altri 3.000 con l’Inail, quasi 2.400 nella gestione lavoratori autonomi. Per il Questore è abbastanza: il titolare non ha più i requisiti di affidabilità che la legge impone a chi vuole tenere una licenza di polizia, e la revoca arriva il 21 ottobre.

L’azienda ricorre al Tar e prova a smontare il provvedimento su più fronti. Sostiene che al momento della revoca le violazioni non fossero ancora definitivamente accertate, perché era in corso una trattativa con l’Inps per la rateizzazione del debito. Contesta la brevità dei tempi concessi per controdedurre, venti giorni, spirati proprio mentre si stava definendo la posizione contributiva. Denuncia la sproporzione della misura: le irregolarità riguardavano i contributi, non la sicurezza pubblica, e ben altri strumenti avrebbero potuto essere usati prima di arrivare alla revoca.

La difesa a febbraio 2026, deposita in giudizio un Durc regolare: la società ha sanato la propria posizione, ergo, argomenta, la revoca era fin dall’inizio sbagliata. Se l’operatore era in grado di regolarizzarsi, non era un soggetto strutturalmente inaffidabile, solo uno temporaneamente in difficoltà.

Il Tar smonta tutto, Sul Durc, i giudici sono diretti: quel documento non dimostra che la Questura abbia sbagliato, dimostra semmai che l’irregolarità c’era davvero. La regolarizzazione successiva al provvedimento non è una prova dell’errore amministrativo, è al più una sanatoria ex post, istituto che l’ordinamento non prevede e che la stessa ricorrente, con una certa coerenza, dice di non voler invocare. 

Sul resto, il collegio richiama la posizione già espressa dal Consiglio di Stato in sede cautelare, a dicembre 2025. Il Consiglio aveva chiarito che le violazioni contributive non vengono meno per il fatto che il debitore abbia ottenuto una rateizzazione o aderito alla rottamazione quinquies: il debito c’era, era accertato, e questo basta. L’art. 30 del decreto legge 124 del 2019 è esplicito: chi ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte e contributi previdenziali non può condurre esercizi in cui si offre gioco pubblico. E il Consiglio di Stato, sempre a dicembre, ha aggiunto un dettaglio importante: quella preclusione non ha limiti temporali.

A chiudere il cerchio è la connessione con gli articoli 11 e 88 del Tulps, che subordinano il rilascio e la permanenza delle licenze di polizia a una valutazione di affidabilità complessiva dell’operatore. Una valutazione, ricorda il Tar citando la giurisprudenza amministrativa, che non guarda solo alla solidità patrimoniale ma all’affidabilità fiscale e professionale del soggetto. Chi non paga i contributi, anche se poi li salda, ha mostrato un profilo di rischio che l’amministrazione ha tutto il diritto di considerare.

Il ricorso viene respinto integralmente. L’unico motivo dichiarato inammissibile riguarda la presunta chiusura forzata del bar annesso al locale: la società sosteneva che la Questura avesse imposto verbalmente di tenere chiusa anche quell’attività,