Cassazione, Ctd, book esteri e scommesse: dal 2010 non esiste più l’incertezza normativa

La Corte di Cassazione ha chiarito il concetto di soggettività passiva dell’imposta unica per Ctd che si appoggiano a bookmaker esteri confermando un accertamento del 2012: dal 2010 la norma ha chiarito qualsiasi incertezza normativa.

 

L’incertezza normativa riguardo alla legislazione sulle scommesse sportive non è riferibile all’anno 2012. Per questo la Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte tributaria provinciale pugliese, decide nel merito (non servono altri accertamenti di fatto) e rigetta l’originario ricorso di un centro trasmissione dati che raccoglieva gioco per un bookmaker estero. Ctd e operatore estero sono condannati in solido a favore dell’Agenzia delle Entrate.

I fatti

Il titolare del Ctd aveva ricevuto un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse (d.lgs. 504/1998) per l’anno 2012, con relative sanzioni, a carico del bookmaker come obbligato principale e del ricorrente come coobbligato in solido.

In primo grado, presso la commissione tributaria provinciale, ha respinto il ricorso dei contribuenti e anche in secondo grado, presso la Corte di giustizia tributaria Puglia) il tributo era stato confermato. Tuttavia erano state annullate le sanzioni nei confronti di Giannuzzi, riconoscendo l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 (obiettiva incertezza normativa).

La Cassazione riceve il ricorso dell’Agenzia delle Entrate solo sul punto delle sanzioni a Giannuzzi.

L’incertezza normativa

L’esaustiva e complessa analisi della Cassazione si basa sul concetto dell’obiettiva incertezza normativa (art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997) e sulla soggettività passiva dell’imposta unica (chi è il soggetto passivo. La Corte richiama un orientamento consolidato: l’incertezza normativa oggettiva riguarda l’inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma; non è l’ignoranza soggettiva del singolo contribuente ma una situazione tale che neppure il giudice, applicando i normali canoni interpretativi, riesce a raggiungere una soluzione univoca.

Deve esservi un’evidente difficoltà di individuare le norme applicabili o deve esserci una formulazione oscura o ambigua della norma. Il significato del testo deve essere seriamente dubbio e devono esserci tutta una serie di fatti come contrasti dottrinali rilevanti o interventi di interpretazione autentica che rivelano un’incertezza pregressa, ecc. È una questione di diritto, valutabile in cassazione.

Le motivazioni

La Cassazione si fonda in modo decisivo sulla sentenza Corte cost. n. 27/2018, che ha ricostruito l’art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall’art. 1, comma 66, L. 220/2010. In questo senso il soggetto passivo dell’imposta unica è chi gestisce le scommesse, anche se privo di concessione, compresi quindi i bookmaker esteri che, tramite un intermediario (CDT), gestiscono scommesse in Italia senza concessione.

Prima del 2010, il tenore letterale dell’art. 3 d.lgs. 504/1998 consentiva una duplice lettura: – solo soggetti “nel sistema concessorio” oppure anche soggetti privi di concessione. Dunque, esisteva un’incertezza interpretativa originaria.

La stessa Amministrazione dei monopoli aveva riconosciuto l’“incertezza applicativa” prima di tale intervento ma con l’intervento proprio del 2010 questa fattispecie è stata ormai cancellata e la norma è diventata chiara. Per anni d’imposta successivi al 2011 (come il 2012 del caso), non è più legittimo invocare l’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 per escludere le sanzioni.

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