Testo unico adempimenti e accertamento: ecco le disposizioni su giochi e Isi

Trasmesso alla Camera lo Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento: ecco le disposizioni relative al gioco e all’imposta sugli intrattenimenti.

 

Trasmesso alle due Camera lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026,
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Come da prassi, i due rami del Parlamento dovranno esprimere il loro parere prima dell’adozione definitiva. In particolare, il provvedimento è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente e, per gli aspetti finanziari, alla 5ª Commissione di Camera e Senato, che dovranno esprimere il proprio parere entro 30 giorni, ossia entro il 23 luglio del 2026.

Nel testo trovano spazio le disposizioni in materia di giochi. La Sezione II, che include gli articoli da 322 a 330, comprende infatti le disposizioni in materia di accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti.

In particolare, l’articolo 322 recepisce l’articolo 14-ter del Dpr n. 640 del 1972, che prevede il controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito.

Ecco il suo testo integrale:

ART. 322
Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito
(articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

L’articolo 323 recepisce l’articolo 14-quater del Dpr n. 640 del 1972, che prevede l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Nel comma 3 il termine di trenta giorni entro cui il contribuente doveva versare le somme dovute a seguito della comunicazione è stato aggiornato con il termine di sessanta giorni per coordinarlo con le modifiche apportate all’articolo 287, comma 2, del presente testo unico. L’ampliamento del termine di versamento da 30 a 60 giorni (in linea con quanto previsto dal novellato articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997) è coerente con quanto disposto dall’articolo 30-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo cui “Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”. Nell’ultimo periodo del comma 3 è stato, inoltre, espunto l’inciso relativo alla riduzione della sanzione in quanto la previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L’articolo 324 recepisce l’articolo 14-quinquies del Dpr n. 640 del 1972, che prevede le disposizioni in materia di recupero dell’Iva sugli intrattenimenti.

L’articolo 325 recepisce l’articolo 15 del Dpr n. 640 del 1972, che prevede gli adempimenti contabili, le modalità ed i termini di pagamento dell’imposta liquidata. Il rinvio all’articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, che prevedeva l’emanazione di un apposito regolamento
in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, è stato sostituito con il relativo d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

L’articolo 326 recepisce l’articolo 16 del Dpr n. 640 del 1972, che prevede il diritto di rivalsa.

L’articolo 327 recepisce l’articolo 17 del Dpr n. 640 del 1972, che prevede l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. I commi 1 e 2 sono stati riformulati a seguito del d.lgs. n. 60 del 1999 che ha ridefinito i rapporti tra l’amministrazione finanziaria e la Siae, trasformando quest’ultima in un soggetto che collabora con l’Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e accertamento in base a specifiche convenzioni, pur non essendo più il titolare della riscossione dei tributi erariali.

L’articolo 328 recepisce l’articolo 18 del Dpr n. 640 del 1972, che individua i soggetti competenti a svolgere la vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività.

L’articolo 329 recepisce l’articolo 19 del Dpr n. 640 del 1972, che prevede per gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti l’obbligo di presentare la dichiarazione personale relativa al possesso della licenza.

L’articolo 330 recepisce insieme gli articoli 37 e 40 del Dpr n. 640 del 1972, con una nuova rubrica, che prevede le modalità di accertamento delle violazioni, i termini di decadenza e i rimborsi.

LE NORME SUL CODICE FISCALE – Riferimento al gioco anche all’articolo 6, che indica quali sono gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. Tra essi figurano infatti “mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nell’articolo 45, commi 4, 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33”.

 

 

 

Foto di Aleix Ventayol su Unsplash