Divieto detenzione armi a operatore gioco, Tar Campania: ‘No giustificato, dubbi su affidabilità del soggetto’

Il Tar Campania conferma il provvedimento con cui il questore di Napoli aveva disposto il divieto di detenere armi a un operatore di gioco.

 

“L’autorizzazione al possesso delle armi” non integra un diritto, ma costituisce, piuttosto, “il frutto di una valutazione discrezionale nel quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive”. Deve ritenersi dunque che “la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire”. Inoltre, “la detenzione di armi può essere inibita anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse; tanto, come si è visto, in ragione della inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, visto che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere”.

In tale prospettiva, “deve ritenersi che anche una singola condanna per furto sia idonea a far venire meno il presupposto dell’affidabilità richiesto ai fini della detenzione di armi, legittimando così il divieto ex art. 39 Tulps. Il reato di furto, infatti, pur non attenendo direttamente all’uso delle armi, rivela una propensione del soggetto a disattendere le regole dell’ordinamento e a perseguire interessi personali in violazione dei diritti altrui, circostanza che l’Autorità di pubblica sicurezza può legittimamente valorizzare quale indice di non piena affidabilità”.
Queste, in sintesi, sono le motivazioni che hanno portato il Tar Campania a rigettare, con sentenza, il ricorso presentato da un operatore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse, titolare di imprese del comparto e incaricato del trasporto e versamento degli incassi presso istituti bancari, confermando il provvedimento con cui il Questore di Napoli aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell’art. 39 Tulps.

Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo perché fondato esclusivamente su una singola condanna per furto di energia elettrica (mediante manomissione del contatore), senza che vi fossero altri precedenti penali o episodi relativi all’uso improprio di armi. Evidenziava inoltre di operare in un settore particolarmente esposto a rischi criminali e di essere stato vittima negli anni di minacce, furti e rapine, circostanze che, a suo dire, giustificavano il mantenimento della possibilità di detenere armi per difesa personale.

Ma il Tar ha ritenuto diversamente: “Il furto, in quanto reato contro il patrimonio altrui, denota una carenza di autocontrollo e una disponibilità a violare le regole della convivenza civile che, sebbene non direttamente riferita al settore delle armi, costituisce un significativo elemento sintomatico della inaffidabilità del soggetto. L’Autorità di pubblica sicurezza è pertanto legittimata a trarre da tale precedente penale un giudizio prognostico negativo circa la capacità del soggetto di detenere armi in modo responsabile e senza pericolo per la collettività, senza che ciò integri alcun profilo di irragionevolezza o illogicità manifesta, unici limiti entro cui è ammesso il sindacato giurisdizionale sulla relativa valutazione discrezionale”.

 

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