Cjeu: ‘Norme nazionali posso vietare slot online e scommesse’

La Corte di giustizia europea interviene definendo le prerogative nazionali in materia di divieto di giochi da casinò online, i specie slot, e scommesse.

 

“L’articolo 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone il divieto di organizzazione online di giochi da casinò, in particolare di giochi di slot machine, nonché di giochi di scommesse, quali le scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie, quando il suo obiettivo consiste nell’indirizzare il naturale istinto al gioco d’azzardo della popolazione verso canali ordinati e controllati nonché nel contrastare lo sviluppo e la diffusione dei giochi d’azzardo non autorizzati sui mercati paralleli.”

Lo stabilisce la Corte di giustizia europea nella sentenza pronunciata nella causa che vede come convenute European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd.

In particolare, la condizione non ostativa dell’articolo 56 del Trattato si verifica anche se “esiste una domanda considerevole da parte dei giocatori per le slot machine online; lo Stato membro interessato autorizza, peraltro, giochi simili, comprese talune lotterie, in luoghi fisici; tale Stato membro consente l’offerta di scommesse sportive e ippiche online da parte di operatori su licenza, nonché l’intermediazione di operatori privati per la vendita di prodotti di lotterie statali e di altre lotterie su licenza e la normativa dello Stato membro in cui l’operatore che intende offrire, in particolare, servizi di scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie detiene una licenza persegue gli stessi obiettivi della normativa dello Stato membro che impone un divieto generale di offerta di siffatti servizi“.

Ma la sentenza della Cjeu fissa altri importanti principi sempre in riferimento all’articolo 56 del Trattato: esso, infatti, deve essere interpretato nel senso che “non osta a che siano riconosciute, nell’ambito di una determinata controversia, le conseguenze giuridiche di un divieto di giochi da casinò online qualora, successivamente ai fatti idonei a dar luogo a tali conseguenze, sia stata adottata la decisione di sostituire tale divieto con un sistema di autorizzazione preventiva e sia stato istituito un periodo transitorio, durante il quale le offerte di giochi potenzialmente conformi alla futura normativa siano accettate fatto salvo il rispetto di taluni requisiti.”, Inoltre, non osta nemmeno “al riconoscimento della nullità di un contratto concluso tra un consumatore, residente in uno Stato membro, e un operatore che offre servizi di scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie a partire da un altro Stato membro qualora, secondo la normativa del primo Stato membro, il rilascio di una licenza per l’organizzazione di siffatte scommesse sia escluso per gli operatori privati”.

Infine, l’articolo 56 Tfue e il principio del divieto dell’abuso del diritto devono essere interpretati nel senso che essi “non ostano a che un consumatore che abbia partecipato, a partire dallo Stato membro della sua residenza abituale, a giochi d’azzardo proposti su Internet da operatori che non dispongono di una licenza rilasciata da tale Stato membro, bensì di una licenza rilasciata da un altro Stato membro, proponga nei confronti di tale operatore un’azione civile per ottenere la restituzione delle puntate da lui effettuate, sulla base della nullità del contratto di gioco d’azzardo di cui trattasi, conformemente al diritto dei contratti applicabile”.

 

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