Slot machine in tabaccheria, Adm cancella dal Ries ma il Tar Lazio annulla: ‘La Scia per la vendita di bevande è titolo sufficiente’

Il Tar del Lazio annulla la cancellazione dal Ries: la Scia per la vendita di bevande abilita l’installazione di apparecchi Awp.

Una tabaccheria autorizzata anche alla vendita di alimenti e bevande non alcoliche può legittimamente ospitare apparecchi Awp. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con sentenza pubblicata il 18 giugno 2026, accogliendo il ricorso di un esercente di Nepi, in provincia di Viterbo contro il provvedimento con cui l’Adm ne aveva disposto la cancellazione dal registro Ries.

La vicenda nasce nel dicembre 2024, quando il titolare della ditta presenta al Suap comunale una Scia di subingresso per un esercizio già esistente, indicando tra le attività quella di vendita al dettaglio di alimenti e bevande non alcoliche, oltre alla rivendita di tabacchi. Pochi mesi dopo, in occasione di un controllo ispettivo del maggio 2025, l’Adm rileva la presenza di una slot machine nei locali e avvia il procedimento di cancellazione dal Ries. La motivazione: la Scia dell’esercente, in quanto riferita a un esercizio commerciale di vicinato, non integrerebbe il titolo abilitativo richiesto dall’art. 86 del Tulps per l’installazione di apparecchi da gioco. L’esercente presenta controdeduzioni, producendo anche una nota del Comune che confermava la validità della Scia per l’attività di vendita di bevande. L’Adm non ne tiene conto e procede con la cancellazione.

Il Tar smonta la posizione dell’Amministrazione partendo dalla lettura combinata dell’art. 86 Tulps e dell’art. 152 del relativo regolamento di esecuzione. La prima norma include tra le attività soggette a licenza di pubblica sicurezza gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano bevande, anche non alcoliche, senza distinguere tra somministrazione con servizio assistito e semplice vendita al dettaglio. La seconda chiarisce che qualsiasi titolo autorizzatorio, indipendentemente dal nome che porta, svolge la funzione di autorizzazione ai sensi dell’art. 86, rendendo irrilevante la qualificazione formale del documento. Ne discende, secondo i giudici, che l’attività di vendita al minuto di bevande rientra pienamente nell’ambito applicativo della norma, e che la Scia che la abilita è sufficiente a integrare il presupposto per l’installazione degli apparecchi.

A sostegno di questa lettura, il Tar richiama due precedenti significativi. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione VII del 2023, aveva già riconosciuto l’idoneità di una Scia per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande a svolgere funzione autorizzatoria ai sensi dell’art. 86 Tulps. La Corte di Cassazione, nello stesso anno, aveva chiarito che il regime autorizzatorio più stringente previsto dall’art. 88 Tulps riguarda esclusivamente la raccolta delle scommesse, attività autonoma e distinta, e non si applica alla mera installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110.

Il Tar censura poi l’istruttoria condotta dall’Adm come parziale e formale. L’Amministrazione si era fermata alle autocertificazioni rese in sede Ries, dove l’attività era indicata come rivendita di tabacchi, ignorando gli elementi prodotti nel contraddittorio procedimentale: la nota del Comune di Nepi che attestava l’abilitazione alla vendita di bevande, e il testo stesso della Scia, che faceva espresso riferimento all’attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande e al possesso dei requisiti soggettivi per esercitarla. In sede di ispezione, peraltro, l’Adm non aveva nemmeno verificato se la vendita di bevande fosse concretamente svolta, limitandosi a qualificare l’esercizio in base alla tipologia commerciale prevalente.

Il ricorso viene accolto e il provvedimento di cancellazione annullato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia, fatta eccezione per la restituzione del contributo unificato.