Confermata la rigorosa linea del distanziometro: per la protezione della salute pubblica conta solo l’uso effettivo che si fa di un immobile. Se ospita una scuola, le attività di gioco d’azzardo devono restare a distanza di sicurezza.
La sezione di Pescara del Tar Abruzzo ha respinto il ricorso del titolare di una sala Vlt, confermando la revoca della licenza decisa dalla Questura per il mancato rispetto delle distanze minime da una scuola.
Nel tentativo di sbloccare la situazione, la società della sala giochi aveva chiesto alla Soprintendenza di avviare l’iter per riconoscere un vincolo storico-culturale sull’edificio che ospita l’istituto scolastico, sperando così di metterne in discussione la natura di “luogo sensibile”. Davanti al rifiuto dell’amministrazione, l’impresa ha deciso di agire per vie legali.
I magistrati hanno però dichiarato il ricorso del tutto infondato, stabilendo che la funzione didattica dell’immobile ha la priorità assoluta. Anche se il palazzo venisse dichiarato formalmente di interesse storico, ciò non impedirebbe alla scuola di continuare a svolgere le sue attività all’interno delle mura. Di conseguenza, l’edificio rimarrebbe a tutti gli effetti un centro formativo da tutelare dai rischi della ludopatia. I giudici hanno inoltre ribadito che la decisione di attivare un vincolo culturale spetta esclusivamente alla discrezionalità della Soprintendenza e non può essere imposta da privati.
La sentenza conferma così la linea rigorosa del distanziometro: per la protezione della salute pubblica e delle fasce più vulnerabili conta solo l’uso effettivo che si fa di un immobile. Se ospita una scuola, le attività di gioco d’azzardo devono restare a distanza di sicurezza.






