Tar Lazio a Fiumicino: il cancello d’ingresso della parrocchia è un luogo sensibile, stop alla Scia delle slot

Una nuova misurazione delle distanze minime dai luoghi sensibili ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi nel Comune di Fiumicino confermando che le aree pertinenziali fanno parte del perimetro rilevante.

 

Dopo la sospensiva accolta lo scorso 14 maggio, nella seduta di oggi della trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del TAR Lazio, i giudici hanno definitivamente respinto la domanda cautelare. Il Tribunale non ha rilevato il requisito del fumus boni iuris a favore del ricorrente, poiché dalle misurazioni risulta violato il limite di 250 delle distanze minime dai luoghi sensibili fissati dal Comune di Fiumicino.

I fatti

Il ricorrente aveva ottenuto una SCIA nel gennaio 2025 per installazione apparecchi da gioco che poi una determinazione comunale aveva annullato a febbraio 2026. Il motivo? Il Comune, su verifica della Polizia Locale, aveva rilevato distanze di circa 245 m dalla scuola dell’infanzia e 225 m dalla parrocchia indicate come “luoghi sensibili”.

Tuttavia il TAR aveva ordinato al Comune di depositare il verbale tecnico sulle misurazioni: a seguito dell’integrazione, si è svolta udienza cautelare.

Le motivazioni del Tribunale

La norma applicata è l’art. 4, comma 1, lett. a) L.R. Lazio n. 5/2013 che prevede il divieto di installazione se la nuova sala risulta essere entro il raggio < 250 m dai luoghi sensibili. Si è passati alle verifiche e la misurazione è stata effettuata tra la soglia d’ingresso del locale e il cancello d’accesso della parrocchia (identificato come ingresso del luogo di culto).

Il TAR ha considerato corretta la modalità di misurazione scelta (soglie/ingressi), coerente con la ratio della norma (tutela delle fasce vulnerabili) e con il tenore letterale che parla di “raggio” (criterio più restrittivo rispetto al percorso pedonale).

L’area interna al cancello è ritenuta parte integrante/pertinenziale del luogo di culto, quindi rilevante ai fini distanziometrici.

L’esito

Il Tribunale non ha rilevato il requisito del fumus boni iuris a favore del ricorrente, poiché dalle misurazioni risulta violato il limite di 250 metri. Per il Comune: la sentenza conferma che misurazioni tecniche documentate e riferite a punti di ingresso/soglia sono giudicate adeguate a fondare provvedimenti inibitori ex distanziometro regionale. Per l’operatore non ottenuta l’istanza cautelare, resta comunque aperta la via del merito (ricorso principale) ma con prospettiva cautelare sfavorevole data la misura rilevata.

Si afferma un principio generale e cioè che, nei contenziosi distanziometrici, la precisione del punto di riferimento della misura e la documentazione tecnica (verbali, planimetrie, foto) sono decisive; aree pertinenziali di luoghi sensibili possono essere incluse nel perimetro rilevante.

Foto Cdra