Il Consiglio di Stato nega la sospensiva a Global Starnet Ltd: nodo giurisdizione

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto e solleva dubbi sulla giurisdizione: il caso potrebbe finire alla Corte dei Conti.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare di Global Starnet Ltd, la società concessionaria della rete telematica per la gestione delle slot machine (Awp) e delle videolotterie (Vlt) in Italia. La Sezione Sesta, con ordinanza depositata il 5 giugno 2026, ha confermato il diniego già opposto dal Tar Lazio, lasciando la società priva di qualsiasi copertura cautelare nel giudizio di merito.

La vicenda si inserisce in un contenzioso più ampio che da anni oppone Global Starnet Ltd , già BPlus Giocolegale Ltd, titolare dal 2004 della concessione Adm n. 4322, alle autorità di vigilanza del settore. La società, con stabile organizzazione a Roma in via di Torre Rossa, è tra i principali operatori nazionali nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, con circa 12.000 diritti sulle Vlt. Sullo sfondo pesa una condanna della Corte dei Conti, confermata in Cassazione nel 2018,  per oltre 330 milioni di euro, cui si sommano anni di amministrazione giudiziaria e sequestri sui beni societari.

Il Tar Lazio aveva già rigettato la domanda di sospensiva con ordinanza n. 02389/2026. Global Starnet Ltd ha quindi appellato al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 62 c.p.a., chiedendo la riforma del provvedimento. Nella camera di consiglio del 4 giugno, la relatrice Roberta Ravasio ha escluso i presupposti per la concessione della misura cautelare, individuando un ostacolo di natura processuale difficilmente superabile: il Collegio ha sollevato “seri dubbi” sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande formulate nel ricorso di primo grado. Un rilievo che, da solo, preclude qualsiasi tutela interinale.

Ora il fascicolo torna al Tar Lazio, dove la questione di giurisdizione andrà affrontata in via prioritaria. Se i giudici amministrativi si dichiarassero incompetenti, l’intera partita si sposterebbe davanti al giudice contabile, scenario tutt’altro che favorevole per la società. La Procura Generale della Corte dei Conti era già citata tra le parti del procedimento, sebbene non si sia costituita in appello. Le spese sono state compensate.