Piemonte, la riconversione del locale non basta: il Tar conferma lo stop alla sala scommesse

Il tar Respinge  il ricorso per la licenza scommesse: la trasformazione dell’attività è una nuova apertura.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha confermato il diniego al rilascio di una licenza per l’esercizio delle scommesse sportive, stabilendo un principio rilevante per il settore del gioco pubblico: la trasformazione sostanziale di un’attività già esistente può essere considerata a tutti gli effetti una “nuova apertura” e, come tale, soggetta ai limiti imposti dalla normativa regionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La vicenda riguarda un esercizio già autorizzato all’offerta di gioco tramite Vlt che aveva richiesto una licenza ex articolo 88 del Tulps per avviare anche la raccolta di scommesse sportive. Il progetto prevedeva una profonda riorganizzazione degli spazi interni, con la riduzione dell’attività di somministrazione e la destinazione prevalente dei locali alle attività di gioco e scommessa.

Secondo il Tar, l’operazione non poteva essere considerata una semplice integrazione dell’attività esistente. I giudici hanno evidenziato che l’introduzione della raccolta delle scommesse, insieme alla trasformazione dell’organizzazione commerciale del locale, determinava un significativo ampliamento qualitativo e quantitativo dell’offerta di gioco. Per questo motivo l’intervento rientra nella nozione di “nuova apertura” prevista dalla legge regionale piemontese sul contrasto alle ludopatie.

Decisivo è risultato il fatto che l’esercizio si trovasse a breve distanza da uno dei cosiddetti “luoghi sensibili” individuati dalla normativa regionale, in questo caso uno sportello Atm. La legge vieta infatti nuove aperture di sale da gioco, sale scommesse e punti gioco entro le distanze minime previste da tali luoghi, con l’obiettivo di limitare i rischi legati al gioco patologico.

Nella sentenza il Tribunale ha inoltre ribadito che le norme regionali sulle distanze sono coerenti con i principi costituzionali e con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica. Una volta accertato che il progetto configurava una nuova apertura, l’amministrazione non disponeva di margini discrezionali e il rigetto della richiesta di licenza costituiva un atto dovuto.

Alla luce di queste considerazioni il Tar ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento e rafforzando l’orientamento secondo cui anche le trasformazioni sostanziali di attività già autorizzate devono rispettare i vincoli territoriali previsti dalle normative regionali sul gioco.