Il ministero delle Politiche agricole conferma il provvedimento con cui negava il riconoscimento a Caroli Global Service a organizzare corse all’Ippodromo di Taranto per il 2026.
Dando attuazione a quanto prevede una recente ordinanza del Tar del Lazio, il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha confermato il diniego del riconoscimento della società di corse Caroli Global Service Srl per l’organizzazione delle corse ippiche, per il 2026, presso l’Ippodromo di Taranto. In dettaglio, si legge nel dispositivo, il Masaf ha disposto “la revoca del D.D.G. n. 46798 del 30 gennaio 2026 e il diniego del riconoscimento della società di corse Caroli Global Service s.r.l. per l’organizzazione delle corse ippiche presso l’ippodromo di Taranto per l’annualità 2026″.
L’ORDINANZA DEL TAR LAZIO – Il ritiro in autotutela del del riconoscimento di Caroli Global Service per l’organizzazione delle corse nel 2026 da parte del Masaf risale al marzo scorso ma successivamente era appunto intervenuto il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul ricorso presentato da Caroli Global Service contro i provvedimenti del Masaf di annullamento, trasferimento o sospensione delle corse. Nell’ordinanza che ordinava all’Amministrazione di “rieditare il procedimento nei termini di cui in motivazione”, così da chiarire ed esplicitare le motivazioni (postume) presentate nella memoria depositata al Tar, e che fissava la camera di consiglio per il 25 novembre prossimo, il tribunale amministrativo aveva sottolineato che il ricorso “presenta elementi di fondatezza” in quanto “non sembrano imputabili alla parte ricorrente le dedotte carenze documentali, poiché la circostanza inerente la pendenza di una procedura esecutiva, trascritta il 12 novembre 2025, sul compendio immobiliare destinato all’attività delle corse ippiche – peraltro successiva al contratto di affitto, registrato invece presso l’Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2025 – era certamente conosciuta dall’Amministrazione, come emerso dall’esame del Decreto n. 4646798 del 31 gennaio 2026 del Direttore Generale della Direzione Generale del Masaf, e la stessa parte ricorrente ha poi dimostrato di aver (quanto meno) fornito in sede procedimentale tutti gli elementi a propria disposizione, sicché appare condivisibile il rilievo secondo cui essa non avrebbe potuto esibire altri elementi, trattandosi di una procedura espropriativa riguardante soggetti terzi ed essendo, conseguentemente, illogico l’agire dell’Amministrazione che ha disposto, esclusivamente sulla base del predetto assunto, il mancato perfezionamento dell’efficacia del provvedimento di riconoscimento ai fini dell’organizzazione e svolgimento delle corse ippiche presso l’Ippodromo di Taranto Paolo VI per l’anno 2026 e l’annullamento di tutti i provvedimenti relativi al calendario per il 2026 impugnati in epigrafe, senza aver proceduto (invece) ad un’autonoma valutazione dei fatti a propria conoscenza”.
Inoltre, “le ulteriori circostanze ostative, evidenziate dall’Amministrazione nelle proprie difese, relative alla insistenza, sui beni destinati all’esercizio dell’attività delle gare ippiche, anche di un preteso diritto di superficie in favore di soggetti terzi – rispetto al quale vi sono, allo stato, dubbi circa la corretta identificazione delle particelle interessate in considerazione di quanto controdedotto dalla parte ricorrente e documentato nella presente fase cautelare (vedi: Atto di rettifica e di precisazione catastale di atto di costituzione di diritto di superficie e di servitù, registrato a Bari il 9 gennaio 2026 e trascritto a Taranto il 12 gennaio 2026, di cui all’allegato n. 9 prodotto in giudizio il 30 aprile 2026) – e della pendenza di un’azione revocatoria intentata dalla Soget Spa avverso il predetto contratto di affitto e di cessione del ramo di azienda nei confronti della cedente S.I.F.J. Spa, non sono contenute nel provvedimento impugnato e costituiscono, a tutti gli effetti, una motivazione postuma”.
IL DECRETO DEL MASAF – Nelle premesse al decreto, il direttore della direzione ippica del Masaf Remo Chiodi sottolinea che “la citata ordinanza ritiene che l’atto impugnato col ricorso per motivi aggiunti non configuri un annullamento d’ufficio del decreto di riconoscimento del 30 gennaio 2026, ‘trattandosi, a ben vedere, di una mera richiesta di esercizio di poteri di verifica e sospensione nei confronti dei soggetti destinatari'” e che “la citata ordinanza, sia pur sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, ravvisa il difetto di istruttoria degli atti impugnati, da un lato, perché fondati esclusivamente sull’assunto di una carenza documentale non imputabile al ricorrente e senza ‘un’autonoma valutazione dei fatti a propria conoscenza’, e quello di motivazione, dall’altro, perché gli elementi emersi nel corso di giudizio afferenti all’esistenza di un diritto di superficie sul compendio immobiliare, costituente l’ippodromo, e alla pendenza dell’azione revocatoria del creditore procedente nei confronti del contratto di locazione e di cessione del ramo d’azienda in favore della
ricorrente, non sono indicati nei provvedimenti impugnati e paiono costituire una motivazione postuma”, considerando poi che “gli effetti della citata ordinanza sono limitati al rinnovo dell’istruttoria volta ad una nuova e motivata verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo alla odierna ricorrente, senza ‘compromettere il regolare svolgimento delle corse ippiche per l’anno 2026 fino alla naturale conclusione’”.
Nel decreto il Masaf ritiene di “dover tutelare il preminente interesse pubblico nell’erogazione di fondi pubblici nonché l’attività degli operatori ippici, anche attraverso una idonea programmazione del calendario ippico almeno su base annuale, garantendo idonee condizioni per l’organizzazione delle attività”. Si tiene inoltre conto degli “ulteriori elementi acquisiti a seguito del supplemento di istruttoria svolta dopo le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo – in fase di verifica preventiva di legittimità
del D.D.G. n. 46798 del 30 gennaio 2026”.







