Gratta e vinci, nuove modalità di digitalizzazione: tra le finalità il gioco responsabile

L’Agenzia delle dogane e monopoli definisce le nuove modalità di digitalizzazione dei gratta e vinci. Tra le finalità garantire il gioco responsabile attraverso un maggior intrattenimento degli utenti.

Con una determina a firma del direttore area giochi, Mario Lollobrigida, l’Agenzia delle dogane e monopoli definisce le nuove modalità di digitalizzazione per le lotterie istantanee fisiche, ovvero i gratta e vinci. L’obiettivo, come si legge nell’articolo 1 del provvedimento è quello di “di realizzare un’offerta di gioco legale in linea con l’evoluzione tecnologica anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco responsabile”.

Viene sottolineato inoltre che “le predette modalità riguardano la fruizione digitale di parte o di tutta l’esperienza di gioco, accessibile mediante l’acquisto di biglietti distribuiti esclusivamente tramite i punti vendita fisici appartenenti alla rete distributiva del concessionario. La finalità del gioco responsabile è garantita attraverso modalità che consentano un maggior intrattenimento del giocatore e una più o meno marcata interazione attraverso l’esperienza di gioco”.

Nell’articolo 2 vengono invece specificate le modalità digitalizzazione secondo cui “l’esperienza di gioco in modalità digitale avviene attraverso codici bidimensionali presenti sul biglietto e inseriti in un’apposita area di gioco, realizzata con l’utilizzo di una tecnica idonea a celare l’esito della giocata e eventualmente i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare rispetto all’acquisto del biglietto”.

Le meccaniche del gioco vengono invece illustrate nell’articolo 3 in cui viene specificato che “le rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale, in numero minimo di due e massimo di 6 per ciascuna lotteria indetta, non possono durare meno di otto secondi”. Inoltre o provvedimenti di indizione delle lotterie “possono prevedere la possibilità per il concessionario, sotto la propria responsabilità e nei limiti di cui al presente provvedimento, di variare, comunicando preventivamente all’Agenzia le rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale abbinate alla lotteria e le modalità per operare tale variazione.

“Le rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale non possono essere riferite a più lotterie” e inoltre “non è possibile riprodurre nuovamente l’esperienza di gioco digitale già effettuata; l’esito del biglietto è in ogni caso conoscibile attraverso gli strumenti di verifica delle vincite”. Fondamentale, le rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale “devono garantire: la conformità ai principi di legittimità e di tutela della fede pubblica; la compatibilità con i principali sistemi operativi e browser; il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di divieto di pubblicità e l’assenza di messaggi ingannevoli o di incentivazione al gioco; la coerenza delle meccaniche di gioco con le caratteristiche distintive delle lotterie cui le rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale sono abbinate; la non riproduzione di giochi oggetto di altre concessioni del gioco pubblico; l’assenza di grafiche o messaggi che possano dare la falsa impressione di maggiori probabilità di vincita o di vincite più frequenti rispetto a quelle previste dalla struttura premi della lotteria di riferimento”.

Nel quarto articolo si parla invece di accessibilità alla fruizione del gioco in modalità digitale che da parte del giocatore “avviene attraverso l’utilizzo di apposita funzionalità, gestita direttamente dal concessionario sotto la propria responsabilità, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali e in grado di restituire l’informazione dell’esito della vincita. La scansione del codice bidimensionale attraverso la predetta funzionalità consente al giocatore di conoscere le regole delle meccaniche di gioco proposte; consente di scegliere il momento in cui effettuare l’esperienza di gioco attraverso un’apposita funzionalità che consenta l’accesso; permette infine di individuare una tra le possibili rappresentazioni dell’esperienza di gioco digitale”.