Il Consiglio di Stato respinge l’appello del ricorrente dopo la prima bocciatura del Tar sul divieto di installazione di apparecchi da gioco comma 6 per la vicinanza di un luogo sensibile fissato dalla legge regionale dell’Emilia Romagna.
Dopo il TAR anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una tabaccheria di Fiorano Modenese che si era vista vietare l’installazione/ rinnovo di apparecchi di gioco ex art.110, comma 6 TULPS perché a distanza inferiore ai 500 m dal “Centro Sportivo Ciro Menotti”, un luogo sensibile secondo la legge regionale Emilia‑Romagna n. 5/2013 e D.G.R. 831/2017.
I fatti
Dopo il provvedimento il titolare aveva prodotto una relazione tecnica che attestava distanze superiori ai 500 metri; il Comune, dopo sopralluogo in contraddittorio, rilevava invece distanza di 401 m calcolata con metodo indicato nella mappatura comunale. Il TAR aveva respinto il ricorso e l’interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Le questioni giuridiche principali sono state la competenza nella determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili (tutela della salute regionale vs. ordine pubblico/statale ex art. 7, co.10 d.l. 158/2012) oltre alla correttezza del calcolo della distanza pedonale e la regolarità del procedimento istruttorio comunale (scelta del punto di accesso del centro sportivo, modalità di misurazione, esito della verificazione tecnica).
Le motivazioni dei giudici
Il Consiglio ha confermato che la materia delle distanze minime è ancorata alla tutela della salute e rientra nella normativa regionale (competenza concorrente), richiamando giurisprudenza costituzionale e la ratio del decreto Balduzzi (d.l. 158/2012). Pertanto la pianificazione delle sale da gioco e la determinazione delle distanze sono legittimamente regolate dalla Regione e attuate dai Comuni; la censura di competenza esclusiva statale è respinta.
Il Collegio si è conformato all’esito della verificazione tecnica disposta in giudizio (Ordinanza n.7748/2025). La verificazione ha rilevato che, a prescindere dal punto esatto di riferimento considerato (ingresso spogliatoio campi da tennis o sbarra di accesso su Via Villa), la distanza risulta comunque inferiore a 500 m (451 m e 496 m nei due tracciati misurati). Il Consiglio osserva che il tracciato è pedonale, privo di interruzioni, e che la misurazione è conforme alla normativa regionale e al regolamento comunale. Richiamando precedenti, il giudice non discute l’esito della verificazione se non in presenza di palese irragionevolezza: qui non sussistono elementi per discostarsene.
L’esito
L’appello è stato respinto e confermata la decisione del TAR. La sentenza conferma la legittimità dell’operato comunale e la correttezza del calcolo della distanza operato con le modalità previste dalla normativa regionale, rigettando le censure del titolare della tabaccheria. Principio operativo: in controversie tecnico‑cartografiche la verificazione disposta dal giudice ha ruolo decisivo e difficilmente può essere superata da perizie di parte, salvo manifesta irragionevolezza.






