Con una comunicazione rivolta ai concessionari e alla Guardia di Finanza Adm rivela che sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni Pvr di violazioni legate al limite settimanale di ricarica dei conti gioco in contanti.
“Sono pervenute segnalazioni in merito alla violazione, da parte di alcuni punti vendita ricariche, facenti capo a diversi concessionari, del limite settimanale di ricarica dei conti di gioco, previsto dall’articolo 13, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 25 marzo 2024”. A renderlo noto è l’Agenzia delle dogane e monopoli attraverso una comunicazione firmata dal direttore dell’area giochi, Mario Lollobrigida, rivolta ai concessionari per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, alle direzioni territoriali di Adm e al Comando generale della Guardia di Finanza. Dal 13 maggio 2026, è infatti entrato in vigore il limite settimanale di 100 euro per le ricariche effettuate in contanti presso i Punti Vendita Ricariche (Pvr).
Nel testo viene evidenziato che “la ricarica del conto di gioco online presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.”.
In sintesi l’utilizzo di strumenti per la ricarica dei conti di gioco non riconducibili a quelli idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari deve esse consentito, esclusivamente, nel limite complessivo settimanale di 100 euro. Come è noto infatti dallo scorso 13 maggio “ogni concessionario ha dovuto attivare apposite misure sul sistema informatico, utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche, per garantire il rispetto del citato limite”.
Pertanto tutti i concessionari vengono richiamati a “un rigoroso rispetto della citata normativa, per la quale, in caso di violazione, sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché specifiche penali convenzionali”.







